Art. 17. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita', attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico. 2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva, previa proposta o parere del senato accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, dello statuto: a) ogni tipo di piano, annuale e pluriennale; b) il bilancio di previsione annuale e triennale, acquisito anche il parere del consiglio degli studenti; c) il conto consuntivo; d) i parametri per la valutazione della qualita', dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' dell'ateneo; e) l'articolazione organizzativa dell'ateneo; f) la costituzione di centri di servizio; g) l'attivazione, la modifica o soppressione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, di master e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate; h) le proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici integrativi e gestione di servizi comuni; i) la definizione dei criteri generali e la conseguente ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti; j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonche' la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico e su proposta motivata di quest'ultimo organo; k) la stipula di contratti per attivita' di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama; l) la partecipazione dell'ateneo alla compagine di altri enti o istituzioni; m) la designazione dei referenti dell'ateneo per la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni; n) le proposte in materia di internazionalizzazione; o) le proposte in materia di disabilita'; p) le proposte in materia di attivita' sportive universitarie; q) le proposte sul sistema bibliotecario; r) il conferimento dell'incarico di direttore generale, su proposta del rettore. 3. Il consiglio di amministrazione, su proposta conforme o con il parere favorevole del senato accademico, approva l'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e sedi. 4. Il consiglio di amministrazione, altresi': a) approva le variazioni di bilancio; b) autorizza le anticipazioni di cassa; c) determina, sentito il consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie; d) determina la misura delle indennita' di funzione spettanti ai soggetti che ricoprono cariche accademiche, nonche' la misura dei gettoni di presenza eventualmente spettanti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'ateneo. Nel caso in cui le indennita' o i gettoni siano destinati ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta su parere del senato accademico; e) determina le tariffe e i compensi spettanti all'ateneo per le prestazioni rese a terzi; f) approva le proposte dei dipartimenti relative alla chiamata dei professori e dei ricercatori. In presenza di una pluralita' di proposte che non possono essere tutte accolte per ragioni di spesa, il consiglio di amministrazione delibera previa acquisizione del parere del senato accademico; g) fornisce al direttore generale gli indirizzi per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; h) definisce gli schemi-tipo delle convenzioni e dei contratti; i) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi alla stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti; j) approva i contratti che non rientrino nell'autonomia decisionale dei centri di spesa e dei dirigenti; k) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi a progetti e iniziative in materia di ricerca; l) delibera sulla conservazione e sull'ampliamento del patrimonio mobiliare e immobiliare; m) delibera in materia di edilizia universitaria; n) assegna gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate; o) delibera in materia assicurativa; p) delibera in materia di sicurezza sul lavoro; q) approva le proposte in materia di comunicazione istituzionale; r) approva le proposte in materia di organizzazione di manifestazioni e cerimonie di interesse generale per l'ateneo; s) delibera, senza la rappresentanza degli studenti, in materia disciplinare relativamente ai professori e ai ricercatori; t) delibera, su proposta del direttore generale, i programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; u) esprime parere favorevole in merito ai progetti federativi con altri atenei; v) esprime parere in relazione alle decisioni che il direttore generale e' chiamato ad adottare in materia di liti attive e passive in cui e' parte l'universita'; w) esprime parere favorevole in merito alla revisione dello statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto; x) esprime, inoltre: parere favorevole sul regolamento didattico di ateneo e sul codice etico della comunita' universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto; parere favorevole sui: regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite; regolamenti in materia di servizi agli studenti; regolamenti in materia di sistema bibliotecario; regolamenti in materia di sistema informativo; regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in materia di didattica e di ricerca. parere sul regolamento generale di ateneo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto; parere sul regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al rettore. 5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo: a) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto; b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di gestione finanziaria e patrimoniale e di autofinanziamento; c) approva, previo parere del senato accademico, i regolamenti in materia di gestione del personale.