(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  svolge  la  funzione   di
indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e
di  vigilanza  sulla  sostenibilita'  finanziaria  delle   attivita',
attuando gli orientamenti  della  politica  accademica  indicati  dal
senato accademico. 
    2. In  particolare,  il  consiglio  di  amministrazione  approva,
previa proposta  o  parere  del  senato  accademico,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 14, comma 2, dello statuto: 
      a) ogni tipo di piano, annuale e pluriennale; 
      b) il bilancio di previsione  annuale  e  triennale,  acquisito
anche il parere del consiglio degli studenti; 
      c) il conto consuntivo; 
      d)   i   parametri   per   la   valutazione   della   qualita',
dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' dell'ateneo; 
      e) l'articolazione organizzativa dell'ateneo; 
      f) la costituzione di centri di servizio; 
      g) l'attivazione, la modifica o soppressione di corsi di studio
e di dottorato di ricerca, di master e di altre iniziative didattiche
e formative comunque denominate; 
      h) le proposte in materia di diritto allo  studio,  attivazione
di  corsi  di  orientamento  per  gli  studenti,  servizi   didattici
integrativi e gestione di servizi comuni; 
      i)  la  definizione  dei  criteri  generali  e  la  conseguente
ripartizione  dei  finanziamenti  complessivamente   destinati   alla
didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti; 
      j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti  e/o
ai settori scientifico-disciplinari, nonche'  la  ripartizione  delle
borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto dei  criteri  generali
stabiliti  dal  senato  accademico  e   su   proposta   motivata   di
quest'ultimo organo; 
      k) la stipula di contratti per attivita'  di  insegnamento  con
docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama; 
      l) la partecipazione dell'ateneo alla compagine di altri enti o
istituzioni; 
      m)  la  designazione   dei   referenti   dell'ateneo   per   la
composizione degli organismi di altri enti e istituzioni; 
      n) le proposte in materia di internazionalizzazione; 
      o) le proposte in materia di disabilita'; 
      p) le proposte in materia di attivita' sportive universitarie; 
      q) le proposte sul sistema bibliotecario; 
      r) il conferimento  dell'incarico  di  direttore  generale,  su
proposta del rettore. 
    3. Il consiglio di amministrazione, su proposta conforme o con il
parere  favorevole  del  senato  accademico,  approva  l'attivazione,
modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture
interdipartimentali e sedi. 
    4. Il consiglio di amministrazione, altresi': 
      a) approva le variazioni di bilancio; 
      b) autorizza le anticipazioni di cassa; 
      c) determina, sentito il consiglio degli  studenti,  la  misura
delle tasse universitarie; 
      d) determina la misura delle indennita' di  funzione  spettanti
ai soggetti che ricoprono cariche accademiche, nonche' la misura  dei
gettoni di presenza eventualmente  spettanti  per  la  partecipazione
alle sedute degli organi collegiali dell'ateneo. Nel caso in  cui  le
indennita' o i gettoni siano destinati ai componenti del consiglio di
amministrazione, la delibera sulla relativa  entita'  e'  assunta  su
parere del senato accademico; 
      e) determina le tariffe e i compensi spettanti  all'ateneo  per
le prestazioni rese a terzi; 
      f) approva le proposte dei dipartimenti relative alla  chiamata
dei professori e dei ricercatori. In presenza di  una  pluralita'  di
proposte che non possono essere tutte accolte per ragioni  di  spesa,
il consiglio di  amministrazione  delibera  previa  acquisizione  del
parere del senato accademico; 
      g)  fornisce  al  direttore  generale  gli  indirizzi  per   la
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; 
      h) definisce gli schemi-tipo delle convenzioni e dei contratti; 
      i) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi alla
stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in  materia  di
didattica, ricerca e servizi agli studenti; 
      j)  approva  i  contratti  che  non  rientrino   nell'autonomia
decisionale dei centri di spesa e dei dirigenti; 
      k) delibera relativamente agli aspetti  finanziari  connessi  a
progetti e iniziative in materia di ricerca; 
      l)  delibera  sulla  conservazione   e   sull'ampliamento   del
patrimonio mobiliare e immobiliare; 
      m) delibera in materia di edilizia universitaria; 
      n) assegna gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali
delle strutture interessate; 
      o) delibera in materia assicurativa; 
      p) delibera in materia di sicurezza sul lavoro; 
      q)  approva   le   proposte   in   materia   di   comunicazione
istituzionale; 
      r)  approva  le  proposte  in  materia  di  organizzazione   di
manifestazioni e cerimonie di interesse generale per l'ateneo; 
      s) delibera, senza la rappresentanza degli studenti, in materia
disciplinare relativamente ai professori e ai ricercatori; 
      t) delibera, su proposta del direttore  generale,  i  programmi
per    la    formazione    e    l'aggiornamento     del     personale
tecnico-amministrativo; 
      u) esprime parere favorevole in merito ai  progetti  federativi
con altri atenei; 
      v) esprime parere in relazione alle decisioni che il  direttore
generale e' chiamato ad adottare in materia di liti attive e  passive
in cui e' parte l'universita'; 
      w) esprime parere favorevole in  merito  alla  revisione  dello
statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto; 
      x) esprime, inoltre: 
        parere favorevole sul regolamento didattico di ateneo  e  sul
codice etico della comunita' universitaria, secondo  quanto  previsto
dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto; 
        parere favorevole sui: 
          regolamenti  di  funzionamento  dei  dipartimenti  e  delle
strutture interdipartimentali eventualmente costituite; 
          regolamenti in materia di servizi agli studenti; 
          regolamenti in materia di sistema bibliotecario; 
          regolamenti in materia di sistema informativo; 
          regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti
e delle strutture interdipartimentali  eventualmente  costituite,  in
materia di didattica e di ricerca. 
        parere sul regolamento generale  di  ateneo,  secondo  quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto; 
        parere sul regolamento per la disciplina del procedimento  di
sfiducia al rettore. 
    5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo: 
      a) approva il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita', secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10
dello statuto; 
      b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di  gestione
finanziaria e patrimoniale e di autofinanziamento; 
      c) approva, previo parere del senato accademico, i  regolamenti
in materia di gestione del personale.