Art. 19. Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del consiglio di amministrazione 1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale. 2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni. 3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e' rinnovabile per una sola volta consecutiva. 4. I membri del consiglio di amministrazione scelti o eletti decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di un apposito procedimento di decadenza che verra' attivato successivamente alla terza assenza. Il giustificato motivo va valutato, nell'ambito del suddetto procedimento di decadenza, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione. 5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di decadenza del membro del consiglio di amministrazione, nel rispetto dei seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa, assicurare il rispetto del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.