(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
     Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri 
                  del consiglio di amministrazione 
 
    1. I membri del consiglio di amministrazione  sono  nominati  con
decreto rettorale. 
    2. I membri del consiglio di  amministrazione  durano  in  carica
quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli  studenti  e
dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni. 
    3. Il mandato dei membri  del  consiglio  di  amministrazione  e'
rinnovabile per una sola volta consecutiva. 
    4. I membri del consiglio  di  amministrazione  scelti  o  eletti
decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute  consecutive,
qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di  un
apposito   procedimento   di   decadenza    che    verra'    attivato
successivamente  alla  terza  assenza.  Il  giustificato  motivo   va
valutato, nell'ambito  del  suddetto  procedimento  di  decadenza,  a
maggioranza   assoluta   dei    componenti,    dal    consiglio    di
amministrazione. 
    5. Il regolamento generale di ateneo disciplina  il  procedimento
di  decadenza  del  membro  del  consiglio  di  amministrazione,  nel
rispetto dei seguenti principi: prevedere il  potere  di  iniziativa,
assicurare  il   rispetto   del   contraddittorio,   individuare   il
responsabile del procedimento e fissare tempi certi e  contenuti  per
la conclusione del procedimento.