Art. 2. 1. L'universita' ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato e opera nell'ambito dei principi di autonomia e di responsabilita'. 2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, ai quali garantisce la partecipazione nelle forme e nei modi disciplinati dalla normativa vigente.