(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. L'universita' ha personalita' giuridica e piena  capacita'  di
diritto pubblico e  privato  e  opera  nell'ambito  dei  principi  di
autonomia e di responsabilita'. 
    2.  Persegue  i  propri  fini  istituzionali  con   il   concorso
responsabile degli  studenti  e  di  tutto  il  personale  docente  e
tecnico-amministrativo, ai quali garantisce la  partecipazione  nelle
forme e nei modi disciplinati dalla normativa vigente.