Art. 20. Direttore generale 1. Al direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Il direttore generale svolge, inoltre, i compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. In particolare, il direttore generale: a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio; b) e' responsabile della corretta gestione delle risorse, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa; c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti dell'universita', i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'universita'; e) e' responsabile delle attivita' svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere; f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure e i provvedimenti, verificandone l'attivita'; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita'; g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' del personale tecnico-amministrativo; h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi; i) adotta, nel rispetto della legislazione vigente, della contrattazione collettiva, dello statuto e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, quando non spetta ai dirigenti provvedervi; j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo; k) propone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, i programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia gestionale o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'universita'. Stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione; m) stipula i contratti e le convenzioni in conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; n) partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante; o) adotta, previo parere del consiglio di amministrazione, le decisioni in materia di liti attive e passive in cui e' parte l'universita'. 3. L'attivita' di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca. 4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta. 5. L'incarico di direttore generale e' conferito a personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 6. Il conferimento dell'incarico di direttore generale e' deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. L'incarico e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante e' determinato in conformita' ai criteri e ai parametri fissati in base alla normativa vigente. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, e' necessario che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto presso l'amministrazione di appartenenza. 7. Il direttore generale designa un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario e' nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico. In caso di risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, le funzioni del direttore generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto, proposto dal rettore e nominato per un arco temporale non superiore ai novanta giorni dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. 8. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, puo' revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti, risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico e' disposta secondo la vigente normativa.