(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Al  direttore  generale  e'  attribuita,  sulla  base   degli
indirizzi forniti dal consiglio di  amministrazione,  la  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del  personale  tecnico-amministrativo  dell'ateneo.   Il   direttore
generale svolge, inoltre, i compiti, in quanto  compatibili,  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. In particolare, il direttore generale: 
      a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio; 
      b) e'  responsabile  della  corretta  gestione  delle  risorse,
nonche'  dell'imparzialita'  e   del   buon   andamento   dell'azione
amministrativa; 
      c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli  organi
competenti dell'universita', i poteri di spesa di propria competenza,
adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa,
nel rispetto  delle  norme  amministrativo-contabili  previste  dalla
legislazione vigente in materia  e  dal  regolamento  di  ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      d) e' responsabile della corretta  attuazione  delle  direttive
degli organi centrali dell'universita'; 
      e) e' responsabile delle attivita' svolte dagli uffici e  della
realizzazione dei programmi  e  dei  progetti  ad  essi  affidati  in
relazione agli obiettivi da raggiungere; 
      f)  detta  direttive  ai  dirigenti   sulle   procedure   e   i
provvedimenti, verificandone l'attivita'; ha poteri  sostitutivi  nei
confronti  degli  stessi  in  caso  di  inerzia  o  ritardo   ed   e'
responsabile della loro attivita'; 
      g) indirizza, coordina e controlla  l'attivita'  del  personale
tecnico-amministrativo; 
      h) nomina i  responsabili  degli  uffici  e  dei  procedimenti,
quando non spetta ai dirigenti provvedervi; 
      i) adotta,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente,  della
contrattazione collettiva, dello statuto e  sentito  il  responsabile
della competente struttura amministrativa, gli atti di  gestione  del
personale tecnico-amministrativo,  quando  non  spetta  ai  dirigenti
provvedervi; 
      j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento  del
personale tecnico-amministrativo; 
      k) propone al consiglio di amministrazione,  nel  rispetto  dei
contratti collettivi, i programmi per la formazione e l'aggiornamento
del personale tecnico-amministrativo; 
      l) aggiudica gli appalti  per  forniture  di  beni,  servizi  e
lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di  propria  competenza,
ad esclusione di  quelli  di  competenza  dei  dipartimenti  e  delle
strutture dotate di autonomia gestionale o per i quali  sia  prevista
una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata  agli
organi centrali dell'universita'. Stipula i relativi contratti  e  ne
cura l'esecuzione; 
      m) stipula i contratti e le convenzioni in conformita' a quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      n) partecipa alle sedute del senato accademico e del  consiglio
di amministrazione, con voto consultivo,  e  svolge  le  funzioni  di
segretario verbalizzante; 
      o) adotta, previo parere del consiglio di  amministrazione,  le
decisioni in materia di  liti  attive  e  passive  in  cui  e'  parte
l'universita'. 
    3. L'attivita' di direzione generale non si estende alla gestione
della didattica e della ricerca. 
    4. Il direttore generale presenta  annualmente  al  consiglio  di
amministrazione una relazione sull'attivita' svolta. 
    5. L'incarico di direttore generale e' conferito  a  personalita'
di  elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata  esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali. 
    6.  Il  conferimento  dell'incarico  di  direttore  generale   e'
deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore,
sentito il parere del senato accademico. L'incarico e'  regolato  con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di  durata
non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il  trattamento  economico
spettante e' determinato in conformita' ai  criteri  e  ai  parametri
fissati in base alla normativa vigente. Nel caso  in  cui  l'incarico
sia conferito a un dipendente pubblico, e' necessario che  lo  stesso
sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta  la  durata  del
contratto presso l'amministrazione di appartenenza. 
    7. Il direttore generale  designa  un  dirigente  vicario  o,  in
mancanza, un funzionario vicario,  che  lo  sostituisce  in  caso  di
assenza o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario  e'
nominato con decreto direttoriale e  decade  contemporaneamente  alla
scadenza o alla cessazione  del  mandato  del  direttore  generale  o
precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico. In caso  di
risoluzione  o  revoca  del  rapporto  di  lavoro,  le  funzioni  del
direttore generale sono esercitate, fino alla nomina del  successore,
da un  sostituto,  proposto  dal  rettore  e  nominato  per  un  arco
temporale  non  superiore  ai  novanta  giorni   dal   consiglio   di
amministrazione, sentito il parere del senato accademico. 
    8. Indipendentemente da eventuali specifiche  azioni  e  sanzioni
disciplinari, il consiglio di amministrazione, sentito il parere  del
senato  accademico,  puo'  revocare  anticipatamente  l'incarico   di
direttore generale in caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive
impartite dagli organi competenti, risultati negativi  dell'attivita'
amministrativa  e  della  gestione  o  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico e' disposta  secondo  la
vigente normativa.