Art. 21. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'universita'. 2. Esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio. Svolge, inoltre, tutte le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente. 3. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato; b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 4. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 5. L'incarico non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita' degli studi di Foggia ne' a soggetti che abbiano liti pendenti con l'universita' medesima. 6. I componenti del collegio sono nominati, con decreto, dal rettore. 7. Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti ha una durata di quattro anni e l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta. 8. L'universita' mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi e il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni. 9. Le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.