(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                   Nucleo di valutazione di ateneo 
 
    1. Il nucleo di valutazione di ateneo verifica: 
      a) la qualita'  e  l'efficacia  dell'offerta  didattica,  anche
sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti; 
      b) l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; 
      c) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei
titolari dei contratti di insegnamento. 
    2. In raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, il  nucleo  svolge  le
funzioni di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle  strutture
e del personale, al fine di promuovere nelle  universita',  in  piena
autonomia e con modalita'  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
miglioramento della performance organizzativa e individuale. 
    3. Il nucleo di valutazione  di  ateneo  e'  composto  da  cinque
membri, di cui: 
      a) un professore di ruolo o ricercatore dell'Universita'  degli
studi di Foggia; 
      b)  tre  soggetti  di  elevata  qualificazione   professionale,
esperti in materia di valutazione, esterni all'ateneo e che, in  ogni
caso, non intrattengano  con  l'Universita'  degli  studi  di  Foggia
rapporti formali di lavoro o di collaborazione; 
      c) un rappresentante degli studenti eletto  tra  gli  iscritti,
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di
laurea  e  laurea  magistrale  e  tra   i   dottorandi   di   ricerca
dell'Universita' degli  studi  di  Foggia.  Il  corpo  elettorale  e'
composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea  e  laurea
magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'Universita'  degli  studi
di Foggia. 
    4. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del  presente
articolo  sono  nominati,  con  decreto,  dal  rettore  su   proposta
vincolante del senato accademico, che effettua la relativa  selezione
sulla base di avvisi pubblici. 
    5.  Il  rappresentante  degli  studenti  e'  eletto  tramite  una
procedura elettorale specificatamente  disciplinata  dal  regolamento
generale di ateneo ed e' nominato, con decreto, dal rettore. 
    6. Il presidente del nucleo di valutazione di ateneo, nella prima
seduta utile, e' scelto da tutti i componenti tra  i  membri  esterni
presenti all'interno dell'organo stesso. Tale scelta e'  formalizzata
con un decreto del rettore. 
    7. I componenti del nucleo di valutazione  di  ateneo  durano  in
carica  quattro  anni  e  possono  essere  nominati  consecutivamente
soltanto per un altro quadriennio, fatta eccezione per il  componente
del nucleo appartenente alla rappresentanza studentesca, che dura  in
carica  due  anni  e   il   cui   mandato   puo'   essere   rinnovato
consecutivamente soltanto per un altro biennio.