Art. 22. Nucleo di valutazione di ateneo 1. Il nucleo di valutazione di ateneo verifica: a) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; c) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento. 2. In raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, il nucleo svolge le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 3. Il nucleo di valutazione di ateneo e' composto da cinque membri, di cui: a) un professore di ruolo o ricercatore dell'Universita' degli studi di Foggia; b) tre soggetti di elevata qualificazione professionale, esperti in materia di valutazione, esterni all'ateneo e che, in ogni caso, non intrattengano con l'Universita' degli studi di Foggia rapporti formali di lavoro o di collaborazione; c) un rappresentante degli studenti eletto tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'Universita' degli studi di Foggia. Il corpo elettorale e' composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'Universita' degli studi di Foggia. 4. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo sono nominati, con decreto, dal rettore su proposta vincolante del senato accademico, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici. 5. Il rappresentante degli studenti e' eletto tramite una procedura elettorale specificatamente disciplinata dal regolamento generale di ateneo ed e' nominato, con decreto, dal rettore. 6. Il presidente del nucleo di valutazione di ateneo, nella prima seduta utile, e' scelto da tutti i componenti tra i membri esterni presenti all'interno dell'organo stesso. Tale scelta e' formalizzata con un decreto del rettore. 7. I componenti del nucleo di valutazione di ateneo durano in carica quattro anni e possono essere nominati consecutivamente soltanto per un altro quadriennio, fatta eccezione per il componente del nucleo appartenente alla rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni e il cui mandato puo' essere rinnovato consecutivamente soltanto per un altro biennio.