Art. 23. Commissione scientifica di Ateneo e comitati d'area 1. E' istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, la commissione scientifica di ateneo, con funzioni consultive e propositive in materia di ricerca. 2. Possono essere, altresi', istituiti i comitati d'area, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo, con funzioni consultive e propositive. Le condizioni e le modalita' di istituzione delle aree, la composizione e le modalita' di elezione dei componenti dei comitati, nonche' le competenze assegnate, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.