(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
         Commissione scientifica di Ateneo e comitati d'area 
 
    1.  E'  istituita,  secondo  quanto  stabilito  dal   regolamento
generale  di  ateneo,  la  commissione  scientifica  di  ateneo,  con
funzioni consultive e propositive in materia di ricerca. 
    2. Possono essere, altresi',  istituiti  i  comitati  d'area,  in
rappresentanza   delle   aree    scientifico-disciplinari    presenti
nell'ateneo, con funzioni consultive e propositive. Le  condizioni  e
le  modalita'  di  istituzione  delle  aree,  la  composizione  e  le
modalita'  di  elezione  dei  componenti  dei  comitati,  nonche'  le
competenze assegnate, sono  stabilite  dal  regolamento  generale  di
ateneo.