Art. 25. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza della componente studentesca. 2. Il consiglio degli studenti puo' utilizzare, nelle forme concordate con il rettore, i simboli dell'universita' per fini istituzionali e dispone di una sede attrezzata per l'organizzazione e la gestione delle sue attivita'. 3. Per ogni esercizio finanziario, il consiglio degli studenti, nei limiti di una somma stanziata in un'apposita voce di bilancio, compresa tra l'1% e il 4% dell'ammontare totale delle tasse versate dagli studenti nell'esercizio precedente, propone al consiglio di amministrazione specifici interventi per il miglioramento dei servizi agli studenti, didattici e di formazione dell'ateneo. 4. Il consiglio degli studenti esprime pareri su: a) sul piano strategico di ateneo; b) sul bilancio di previsione; c) sul regolamento didattico di ateneo - parte generale nonche' su altri atti normativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; d) sulla determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio. 5. Il consiglio degli studenti puo' formulare proposte o richiedere documentazione in ordine a ogni questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti. 6. Le strutture e gli organi destinatari delle proposte del consiglio degli studenti sono tenuti a esaminarle entro sessanta giorni. 7. Il consiglio degli studenti determina i criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite. 8. Il consiglio degli studenti puo' indire, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti, conferenze di ateneo su specifici temi di interesse degli studenti, con la partecipazione del rettore e del direttore generale, o di loro delegati, nonche' dei responsabili amministrativi competenti nel settore relativo al problema da affrontare. 9. Il consiglio degli studenti e' composto da: a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico; b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione; c) un rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, designato dai rappresentanti degli studenti presenti in tale organo; d) i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario; e) i rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione di ateneo; f) i rappresentanti degli studenti designati a partecipare alle riunioni del comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; g) tre studenti per ogni dipartimento individuati tra i rappresentanti facenti parte dei rispettivi consigli. L'individuazione di tali studenti avverra' secondo modalita' definite dal regolamento generale di ateneo. 10. Le modalita' di funzionamento del consiglio degli studenti sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.