(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli  studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza
della componente studentesca. 
    2. Il consiglio  degli  studenti  puo'  utilizzare,  nelle  forme
concordate con  il  rettore,  i  simboli  dell'universita'  per  fini
istituzionali e dispone di una sede attrezzata per l'organizzazione e
la gestione delle sue attivita'. 
    3. Per ogni esercizio finanziario, il consiglio  degli  studenti,
nei limiti di una somma stanziata in un'apposita  voce  di  bilancio,
compresa tra l'1% e il 4% dell'ammontare totale delle  tasse  versate
dagli studenti nell'esercizio precedente,  propone  al  consiglio  di
amministrazione specifici interventi per il miglioramento dei servizi
agli studenti, didattici e di formazione dell'ateneo. 
    4. Il consiglio degli studenti esprime pareri su: 
      a) sul piano strategico di ateneo; 
      b) sul bilancio di previsione; 
      c) sul regolamento didattico di ateneo - parte generale nonche'
su altri atti normativi,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
      d) sulla determinazione di contributi e tasse  a  carico  degli
studenti; 
      e) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio. 
    5.  Il  consiglio  degli  studenti  puo'  formulare  proposte   o
richiedere documentazione in ordine a ogni questione di  esclusivo  o
prevalente interesse degli studenti. 
    6. Le strutture e  gli  organi  destinatari  delle  proposte  del
consiglio degli studenti sono  tenuti  a  esaminarle  entro  sessanta
giorni. 
    7. Il consiglio degli studenti determina i criteri relativi  alla
ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite. 
    8. Il consiglio degli studenti puo' indire,  su  richiesta  della
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  conferenze  di   ateneo   su
specifici temi di interesse degli studenti, con la partecipazione del
rettore e del direttore generale, o di  loro  delegati,  nonche'  dei
responsabili  amministrativi  competenti  nel  settore  relativo   al
problema da affrontare. 
    9. Il consiglio degli studenti e' composto da: 
      a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico; 
      b)  i  rappresentanti   degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione; 
      c)  un  rappresentante  degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione   dell'Agenzia   per   il   diritto    allo    studio
universitario, designato dai rappresentanti degli  studenti  presenti
in tale organo; 
      d) i rappresentanti degli studenti nel comitato  per  lo  sport
universitario; 
      e) i rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione di
ateneo; 
      f) i rappresentanti degli studenti designati a partecipare alle
riunioni del comitato unico di garanzia per le pari opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
      g)  tre  studenti  per  ogni  dipartimento  individuati  tra  i
rappresentanti    facenti    parte    dei    rispettivi     consigli.
L'individuazione di tali studenti avverra' secondo modalita' definite
dal regolamento generale di ateneo. 
    10. Le modalita' di funzionamento del  consiglio  degli  studenti
sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.