Art. 26. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario, la cui composizione e' prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attivita' sono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo. 3. Alla copertura delle spese in materia di sport universitario si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.