(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il comitato per lo sport universitario, la cui composizione e'
prevista  dall'articolo  2  della  legge  28  giugno  1977,  n.  394,
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi  e  ai
programmi di sviluppo delle relative attivita'. 
    2.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  universitari  e   lo
svolgimento  delle  connesse  attivita'   sono   affidati,   mediante
convenzione, al centro universitario sportivo. 
    3. Alla copertura delle spese in materia di  sport  universitario
si provvede mediante i fondi che saranno  stanziati  ai  sensi  della
normativa vigente.