Art. 27. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. E' istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con l'intento di raggiungere, in particolare, i seguenti obiettivi: a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parita' e pari opportunita' di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua; b) favorire l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori; c) razionalizzare e rendere efficace ed efficiente l'organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori; d) favorire lo sviluppo delle attivita' culturali in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. 2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale per i lavoratori. 3. Il comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione designati, scegliendo nell'ambito della categoria dei docenti, dal rettore, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici. Le organizzazioni sindacali e il rettore, con le medesime modalita', designano, inoltre, altrettanti componenti supplenti, che intervengono in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Le designazioni devono essere effettuate in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la presenza di competenze e\o attitudini adeguate. Il rettore, su proposta del consiglio degli studenti, designa, anche, uno studente che potra' partecipare alle riunioni del comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al rispetto delle pari opportunita' e del benessere nell'ambiente di lavoro. 4. Il presidente di tale comitato e' individuato dal rettore tra i rappresentanti dell'amministrazione da egli stesso designati. 5. La nomina dei componenti del comitato e del presidente e' formalizzata, con decreto, dal rettore. 6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni. L'incarico puo' essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta. 7. Le modalita' di funzionamento del comitato sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal senato accademico.