(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. E' istituito  il  comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni, con l'intento di raggiungere, in  particolare,  i
seguenti obiettivi: 
      a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parita' e  pari
opportunita' di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori e garantendo l'assenza  di  qualunque  forma  di  violenza
morale e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine  etnica,
alla disabilita', alla religione e alla lingua; 
      b) favorire l'ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro
pubblico,  migliorando  l'efficienza  delle  prestazioni  lavorative,
anche  attraverso  la  realizzazione  di  un   ambiente   di   lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari  opportunita'  e  di
benessere  organizzativo  e  dal  contrasto  di  qualsiasi  forma  di
discriminazione e di violenza morale nei confronti delle  lavoratrici
e dei lavoratori; 
      c)   razionalizzare   e   rendere   efficace   ed    efficiente
l'organizzazione della pubblica amministrazione anche in  materia  di
pari opportunita', contrasto alle discriminazioni e  benessere  delle
lavoratrici e dei lavoratori; 
      d) favorire lo sviluppo delle attivita' culturali in materia di
pari opportunita', contrasto alle discriminazioni e  benessere  delle
lavoratrici e dei lavoratori. 
    2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e
opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale
di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della  produttivita'  del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto
dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale
per i lavoratori. 
    3. Il comitato ha composizione paritetica ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione,  ai  sensi
degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione designati,
scegliendo nell'ambito della categoria dei docenti, dal rettore,  che
effettua la relativa selezione sulla  base  di  avvisi  pubblici.  Le
organizzazioni sindacali e il rettore,  con  le  medesime  modalita',
designano,   inoltre,   altrettanti   componenti    supplenti,    che
intervengono  in  caso  di  assenza  o  impedimento  dei   rispettivi
titolari.  Le  designazioni  devono  essere  effettuate  in  modo  da
assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi
e la presenza di competenze e\o attitudini adeguate. Il  rettore,  su
proposta del consiglio degli studenti, designa, anche,  uno  studente
che potra' partecipare alle riunioni del  comitato  ed  esprimere  il
proprio voto sulle questioni  non  strettamente  legate  al  rispetto
delle pari opportunita' e del benessere nell'ambiente di lavoro. 
    4. Il presidente di tale comitato e' individuato dal rettore  tra
i rappresentanti dell'amministrazione da egli stesso designati. 
    5. La nomina dei componenti del  comitato  e  del  presidente  e'
formalizzata, con decreto, dal rettore. 
    6. I componenti del  comitato  durano  in  carica  quattro  anni.
L'incarico puo' essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta. 
    7. Le modalita' di funzionamento del comitato  sono  disciplinate
da un apposito regolamento approvato dal senato accademico.