Art. 28. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere, in merito, parere conclusivo e vincolante. 2. E' composto, in qualita' di membri effettivi, da tre professori ordinari di ruolo, da tre professori associati di ruolo e da tre ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati dal senato accademico. 3. Il collegio opera prevedendo, per i giudizi relativi ai professori ordinari, l'intervento nelle attivita' di competenza dei soli membri appartenenti alla categoria dei professori ordinari, per i giudizi relativi ai professori associati, l'intervento dei soli membri appartenenti alle categorie dei professori ordinari e dei professori associati e, per i giudizi relativi ai ricercatori, l'intervento di tutti i membri del collegio. Il collegio svolge le proprie attivita' nel rispetto del contraddittorio. 4. Il senato accademico, altresi', designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilita'. 5. I componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina sono nominati, con decreto, dal rettore. 6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni e non puo' essere rinnovato consecutivamente. 7. Il collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente. 8. Le modalita' di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico. 9. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.