(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori
e ai ricercatori e  a  esprimere,  in  merito,  parere  conclusivo  e
vincolante. 
    2.  E'  composto,  in  qualita'  di  membri  effettivi,  da   tre
professori ordinari di ruolo, da tre professori associati di ruolo  e
da tre ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, tutti in regime di
tempo pieno, designati dal senato accademico. 
    3. Il collegio  opera  prevedendo,  per  i  giudizi  relativi  ai
professori ordinari, l'intervento nelle attivita' di  competenza  dei
soli membri appartenenti alla categoria dei professori ordinari,  per
i giudizi relativi ai professori  associati,  l'intervento  dei  soli
membri appartenenti alle categorie  dei  professori  ordinari  e  dei
professori associati  e,  per  i  giudizi  relativi  ai  ricercatori,
l'intervento di tutti i membri del collegio. Il  collegio  svolge  le
proprie attivita' nel rispetto del contraddittorio. 
    4. Il senato accademico,  altresi',  designa,  per  ognuna  delle
categorie indicate al comma 3 del presente articolo  e  nel  rispetto
dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno
a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilita'. 
    5. I componenti effettivi e supplenti del collegio di  disciplina
sono nominati, con decreto, dal rettore. 
    6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti  del  collegio
di disciplina ha una  durata  di  quattro  anni  e  non  puo'  essere
rinnovato consecutivamente. 
    7. Il collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si  attiene
al procedimento previsto dall'articolo 10  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, e alle ulteriori prescrizioni previste dalla  normativa
vigente. 
    8. Le modalita' di funzionamento del collegio di disciplina  sono
stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico. 
    9. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.