Art. 29. Difensore degli studenti 1. E' istituito il difensore degli studenti, allo scopo di garantire la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti, con i compiti di: a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi e uffici dell'universita'. Il consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi al difensore degli studenti, che esprime il proprio parere ed, eventualmente, interviene mediante segnalazioni agli organi competenti; b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero ed, eventualmente, intervenire mediante segnalazioni agli organi competenti; c) presentare annualmente al rettore e al consiglio degli studenti una relazione sull'attivita' svolta. 2. Gli atti del difensore degli studenti non sono vincolanti. 3. Al fine della nomina del difensore degli studenti, il consiglio degli studenti propone una terna di nominativi scelti fra soggetti, anche esterni, di riconosciuto prestigio e autorevolezza. 4. Il senato accademico individua un nominativo, nell'ambito della rosa proposta dal consiglio degli studenti o, nel caso in cui ne ravvisi l'opportunita', puo' chiedere a tale ultimo organo una riformulazione della rosa stessa. 5. Il difensore degli studenti e' nominato, con decreto, dal rettore. 6. Il difensore degli studenti dura in carica quattro anni e il suo mandato non puo' essere rinnovato consecutivamente. 7. L'ufficio del difensore degli studenti e' gratuito.