(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                      Difensore degli studenti 
 
    1. E' istituito  il  difensore  degli  studenti,  allo  scopo  di
garantire la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti,  con
i compiti di: 
      a) intervenire a tutela di qualunque studente si  ritenga  leso
nei  propri  diritti  o  interessi  da  abusi,  disfunzioni,  ritardi
imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche  omissivi  di
organi e uffici  dell'universita'.  Il  consiglio  degli  studenti  o
singoli studenti possono rivolgersi al difensore degli studenti,  che
esprime il proprio  parere  ed,  eventualmente,  interviene  mediante
segnalazioni agli organi competenti; 
      b) esaminare  e  controllare  lo  svolgimento  delle  attivita'
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli
scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del  tempo  libero
ed, eventualmente,  intervenire  mediante  segnalazioni  agli  organi
competenti; 
      c) presentare annualmente  al  rettore  e  al  consiglio  degli
studenti una relazione sull'attivita' svolta. 
    2. Gli atti del difensore degli studenti non sono vincolanti. 
    3.  Al  fine  della  nomina  del  difensore  degli  studenti,  il
consiglio degli studenti propone una terna di nominativi  scelti  fra
soggetti, anche esterni, di riconosciuto prestigio e autorevolezza. 
    4. Il senato  accademico  individua  un  nominativo,  nell'ambito
della rosa proposta dal consiglio degli studenti o, nel caso  in  cui
ne ravvisi l'opportunita', puo' chiedere a  tale  ultimo  organo  una
riformulazione della rosa stessa. 
    5. Il difensore degli studenti  e'  nominato,  con  decreto,  dal
rettore. 
    6. Il difensore degli studenti dura in carica quattro anni  e  il
suo mandato non puo' essere rinnovato consecutivamente. 
    7. L'ufficio del difensore degli studenti e' gratuito.