(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. L'universita' assume come criteri  guida  per  lo  svolgimento
delle proprie attivita' i  principi  di  democrazia,  partecipazione,
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e promozione  del
merito,  assicurando,  mediante  idonei  strumenti  di  verifica,  la
qualita' dei risultati. 
    2. Si impegna, con l'impiego di tutti gli strumenti  comunicativi
e, in particolare, di quelli informatici e telematici, a garantire la
massima  accessibilita'  alle  informazioni  inerenti  a   tutte   le
attivita' e ai procedimenti decisionali e amministrativi. 
    3. Garantisce la pubblicazione dei verbali relativi alle riunioni
degli organi collegiali di governo  sul  proprio  sito  web,  con  le
limitazioni  imposte  dalla  normativa  per  la  salvaguardia   della
privacy. 
    4. Assicura il diritto di accesso ai documenti  amministrativi  e
il diritto di partecipazione al procedimento  amministrativo  secondo
le disposizioni vigenti. 
    5. Struttura i documenti  amministrativi  e,  in  particolare,  i
bilanci e i documenti finanziari in modo da garantire un'informazione
chiara e completa. 
    6.  Fa  propri  i  principi  dell'accesso  pieno  e  aperto  alla
letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione  in  rete
dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo  per  assicurarne  la
piu' ampia diffusione possibile. 
    7. Pone, con apposito regolamento, la  disciplina  finalizzata  a
dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e  ai
prodotti  della  ricerca  scientifica,  incentivandone  il   deposito
nell'archivio istituzionale  e  la  comunicazione  al  pubblico,  nel
rispetto delle leggi  concernenti  la  proprieta'  intellettuale,  la
riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche'  la  tutela,
l'accesso e la valorizzazione inerenti al patrimonio culturale.