Art. 3. 1. L'universita' assume come criteri guida per lo svolgimento delle proprie attivita' i principi di democrazia, partecipazione, semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito, assicurando, mediante idonei strumenti di verifica, la qualita' dei risultati. 2. Si impegna, con l'impiego di tutti gli strumenti comunicativi e, in particolare, di quelli informatici e telematici, a garantire la massima accessibilita' alle informazioni inerenti a tutte le attivita' e ai procedimenti decisionali e amministrativi. 3. Garantisce la pubblicazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali di governo sul proprio sito web, con le limitazioni imposte dalla normativa per la salvaguardia della privacy. 4. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo secondo le disposizioni vigenti. 5. Struttura i documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari in modo da garantire un'informazione chiara e completa. 6. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile. 7. Pone, con apposito regolamento, la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione inerenti al patrimonio culturale.