Art. 30. Dipartimento 1. L'universita' si articola in dipartimenti, che costituiscono il luogo dell'identita' disciplinare, nei quali sono incardinati tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa comunita' disciplinare. Ad essi sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, ivi comprese, qualora non risulti costituita la struttura di raccordo, le attivita' assistenziali, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 2. A ciascun dipartimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a trentacinque o, laddove il numero di docenti dell'ateneo divenga superiore a mille unita', non inferiore a quaranta. 3. Nell'eventualita' di costituzione di strutture di raccordo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a ciascuno dei dipartimenti di riferimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a quarantacinque. 4. Al singolo dipartimento possono afferire esclusivamente professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per quanto riguarda gli aspetti connessi sia alla ricerca che alla didattica, in considerazione delle aree scientifiche di ateneo e dell'offerta formativa specifica del medesimo dipartimento. 5. Un dipartimento e' disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore al numero minimo indicato nei commi 2 e 3 del presente articolo e non viene ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo. In tal caso, il senato accademico provvede a disciplinare la fase transitoria. 6. La costituzione di un nuovo dipartimento, proposta dai docenti interessati nel numero minimo previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta conforme o previo parere favorevole del senato accademico. Nella proposta, corredata dell'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo. 7. Ai dipartimenti fanno capo i corsi di studio, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo. 8. I dipartimenti, con decisione adottata dal proprio consiglio e nel rispetto di quanto previsto dal proprio regolamento di funzionamento, possono articolarsi in sezioni scientifiche volte a svolgere attivita' di ricerca, composte da un congruo numero di professori e ricercatori, comunque non inferiore a dieci. Ogni sezione scientifica e' coordinata da un professore ordinario di ruolo o, in mancanza di disponibilita', da un professore associato di ruolo o, in caso di ulteriore indisponibilita', da un ricercatore. La sezione utilizza i servizi e gli uffici del dipartimento. 9. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 10. Ciascun professore o ricercatore puo' formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro dipartimento dell'ateneo da presentare al rettore. Il senato accademico delibera in merito, previo parere del dipartimento al quale il richiedente afferisce e del dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel dipartimento di afferenza e' di almeno un intero anno accademico. 11. Ai dipartimenti vengono assegnate delle unita' di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attivita' di competenza. 12. In collaborazione con altri atenei, possono costituirsi, a mezzo di apposite convenzioni disciplinanti le modalita' di gestione e le risorse utilizzabili, dipartimenti interuniversitari. La costituzione e la gestione di tali strutture dipartimentali deve avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle norme previste dallo statuto.