(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                            Dipartimento 
 
    1. L'universita' si articola in dipartimenti,  che  costituiscono
il luogo dell'identita'  disciplinare,  nei  quali  sono  incardinati
tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa comunita'
disciplinare. Ad essi sono attribuite tutte le  funzioni  finalizzate
allo  svolgimento  della   ricerca   scientifica,   delle   attivita'
didattiche e formative, nonche' delle attivita'  rivolte  all'esterno
ad esse correlate o accessorie, ivi  comprese,  qualora  non  risulti
costituita la struttura di raccordo, le attivita'  assistenziali,  da
svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e  secondo
le modalita' e nei  limiti  concertati  con  la  regione,  garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 
    2. A ciascun dipartimento  deve  afferire  un  numero  minimo  di
professori di ruolo e ricercatori non  inferiore  a  trentacinque  o,
laddove il numero di docenti dell'ateneo divenga  superiore  a  mille
unita', non inferiore a quaranta. 
    3. Nell'eventualita' di costituzione di strutture di raccordo  di
cui alla lettera c) del  comma  2  dell'articolo  2  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, a ciascuno  dei  dipartimenti  di  riferimento
deve  afferire  un  numero  minimo  di  professori  di  ruolo  e   di
ricercatori non inferiore a quarantacinque. 
    4.  Al  singolo  dipartimento  possono  afferire   esclusivamente
professori     e     ricercatori     appartenenti      a      settori
scientifico-disciplinari omogenei per  quanto  riguarda  gli  aspetti
connessi sia alla ricerca che alla didattica, in considerazione delle
aree scientifiche di ateneo e dell'offerta  formativa  specifica  del
medesimo dipartimento. 
    5. Un dipartimento e' disattivato ove il numero di professori  di
ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene  inferiore  al  numero
minimo indicato nei commi 2 e 3 del presente  articolo  e  non  viene
ricostituito entro la fine dell'anno accademico  successivo.  In  tal
caso,  il  senato  accademico  provvede  a   disciplinare   la   fase
transitoria. 
    6. La costituzione di un nuovo dipartimento, proposta dai docenti
interessati nel numero minimo previsto ai commi 2 e  3  del  presente
articolo, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta
conforme o previo parere  favorevole  del  senato  accademico.  Nella
proposta, corredata dell'elenco dei professori e ricercatori  che  vi
aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici  e  didattici,
individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale  piano  di
sviluppo. 
    7. Ai dipartimenti fanno capo i corsi di studio,  secondo  quanto
stabilito dal regolamento didattico di ateneo. 
    8. I dipartimenti, con decisione adottata dal proprio consiglio e
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal   proprio   regolamento   di
funzionamento, possono articolarsi in sezioni  scientifiche  volte  a
svolgere attivita' di ricerca,  composte  da  un  congruo  numero  di
professori e  ricercatori,  comunque  non  inferiore  a  dieci.  Ogni
sezione scientifica e' coordinata da un professore ordinario di ruolo
o, in mancanza di disponibilita', da un professore associato di ruolo
o, in caso di  ulteriore  indisponibilita',  da  un  ricercatore.  La
sezione utilizza i servizi e gli uffici del dipartimento. 
    9. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, ivi compresa quella
di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni  di  legge,
dello statuto e del regolamento di ateneo per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'. 
    10. Ciascun professore  o  ricercatore  puo'  formulare  motivata
richiesta di trasferimento presso un altro  dipartimento  dell'ateneo
da presentare al rettore. Il senato accademico  delibera  in  merito,
previo parere del dipartimento al quale il  richiedente  afferisce  e
del dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo
minimo di permanenza nel dipartimento di afferenza e'  di  almeno  un
intero anno accademico. 
    11. Ai dipartimenti vengono assegnate delle unita'  di  personale
tecnico-amministrativo per il supporto alle attivita' di competenza. 
    12. In collaborazione con altri atenei,  possono  costituirsi,  a
mezzo di apposite convenzioni disciplinanti le modalita' di  gestione
e  le  risorse  utilizzabili,  dipartimenti   interuniversitari.   La
costituzione e la gestione  di  tali  strutture  dipartimentali  deve
avvenire, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  norme  previste  dallo
statuto.