Art. 32. Direttore del dipartimento 1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed e' responsabile della sua conduzione in conformita' agli indirizzi e alle determinazioni del consiglio di dipartimento, di cui attua le deliberazioni. 2. In particolare, il direttore, anche mediante l'adozione di appositi decreti: a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attivita' di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento; b) svolge attivita' di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attivita' di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento; c) convoca e presiede il consiglio di dipartimento; d) nomina, sulla base delle proposte dei docenti titolari dei corsi, le commissioni per gli esami di profitto; e) nomina le commissioni per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio; f) cura i rapporti con gli altri organi dell'universita'; g) nei casi di necessita' e di urgenza, assume i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile; h) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalla normativa vigente. 3. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte ed e' nominato, con decreto, dal rettore. Il corpo elettorale e' composto da tutti i membri del consiglio di dipartimento. Per l'elezione del direttore del dipartimento e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita', quello piu' giovane anagraficamente. 4. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. Il direttore puo' designare, tra i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio di dipartimento, un direttore vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di indisponibilita' di professori ordinari di ruolo, puo' essere designato direttore vicario, per un anno, rinnovabile, un professore associato di ruolo facente parte del consiglio di dipartimento. 6. Il direttore puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti del consiglio di dipartimento. 7. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il direttore puo' richiedere, per il periodo del mandato e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'universita', la limitazione dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico. 8. In tutti i casi di anticipata cessazione del direttore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo del dipartimento.