(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                     Direttore del dipartimento 
 
    1. Il direttore rappresenta il dipartimento  ed  e'  responsabile
della  sua  conduzione  in  conformita'   agli   indirizzi   e   alle
determinazioni  del  consiglio  di  dipartimento,  di  cui  attua  le
deliberazioni. 
    2. In particolare, il direttore,  anche  mediante  l'adozione  di
appositi decreti: 
      a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e  coordinamento
delle attivita' di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo
al dipartimento; 
      b) svolge attivita' di controllo e di  vigilanza  sul  regolare
svolgimento  di  tutte  le  attivita'  di   ricerca,   didattiche   e
organizzative che fanno capo al dipartimento; 
      c) convoca e presiede il consiglio di dipartimento; 
      d) nomina, sulla base delle proposte dei docenti  titolari  dei
corsi, le commissioni per gli esami di profitto; 
      e) nomina le commissioni  per  gli  esami  finali  relativi  al
conseguimento dei titoli di studio; 
      f) cura i rapporti con gli altri organi dell'universita'; 
      g) nei casi di necessita' e di urgenza, assume i  provvedimenti
amministrativi  di  competenza   del   consiglio   di   dipartimento,
riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile; 
      h) esercita  tutte  le  altre  competenze  attribuitegli  dalla
normativa vigente. 
    3. Il direttore e' eletto dal consiglio  di  dipartimento  tra  i
professori ordinari di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte  ed  e'
nominato, con decreto, dal rettore. Il corpo elettorale  e'  composto
da tutti i membri del consiglio di dipartimento. Per  l'elezione  del
direttore del dipartimento e' richiesta la maggioranza  assoluta  dei
votanti nelle prime tre votazioni. In caso di  mancata  elezione,  si
procede con il sistema del  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che
nell'ultima votazione hanno riportato  il  maggior  numero  di  voti;
risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che  riporti
il maggior numero di voti e, in caso di parita',  il  candidato  piu'
anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita',  quello  piu'
giovane anagraficamente. 
    4. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo  mandato  e'
rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 
    5. Il direttore puo' designare,  tra  i  professori  ordinari  di
ruolo facenti parte  del  consiglio  di  dipartimento,  un  direttore
vicario che lo sostituisca in  tutte  le  sue  funzioni  in  caso  di
assenza o impedimento. In  caso  di  indisponibilita'  di  professori
ordinari di ruolo, puo' essere designato direttore  vicario,  per  un
anno, rinnovabile, un professore associato di ruolo facente parte del
consiglio di dipartimento. 
    6. Il direttore  puo'  affidare  lo  svolgimento  di  particolari
compiti a componenti del consiglio di dipartimento. 
    7. In relazione agli oneri e all'impegno  del  suo  incarico,  il
direttore puo' richiedere, per il periodo del mandato e  senza  oneri
aggiuntivi  per  il   bilancio   dell'universita',   la   limitazione
dell'attivita'   didattica.   La   limitazione   e'   concessa    con
provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico. 
    8. In tutti i casi di anticipata cessazione del  direttore  dalla
sua carica,  subentra,  fino  alla  nuova  elezione  e  limitatamente
all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli  atti
urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari  di  ruolo
del dipartimento.