Art. 33. Funzioni del consiglio di dipartimento 1. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del dipartimento. 2. In particolare, il consiglio di dipartimento: a) delibera in merito all'eventuale attivazione di sezioni scientifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 8, dello statuto; b) avanza proposte e assume determinazioni in merito all'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, di scuole di dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate, sentiti, qualora costituiti e per quanto di loro pertinenza, i consigli di corso di studio; c) propone al senato accademico eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente; d) delibera in merito all'eventuale costituzione dei consigli di corso di studio; e) delibera in materia assistenziale, ove le relative funzioni si affianchino a quelle didattiche e di ricerca e nel caso in cui non risultino costituite le strutture di raccordo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; f) approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo del dipartimento; g) delibera in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al dipartimento; h) propone al senato accademico l'attribuzione al dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso dei posti di professore e di ricercatore; i) formula proposte relativamente alla chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al consiglio di amministrazione. La proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato e' approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia; j) esprime parere in merito alla mobilita', in entrata e in uscita dal dipartimento, dei docenti; k) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei consigli di corso di studio interessati, qualora costituiti, e nel rispetto della normativa vigente, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture; l) determina, sentito l'interessato, sulla base delle esigenze didattiche emergenti nell'ambito dei corsi di studio e nel rispetto della normativa vigente, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; m) adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti che non sia di competenza degli organi centrali dell'ateneo; n) promuove e coordina le attivita' di ricerca del dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale; o) delibera, per quanto di competenza del dipartimento, in merito ai progetti e alle singole iniziative in materia di ricerca; p) delibera in merito alle attivita' di consulenza e di ricerca che devono svolgersi, su contratto o convenzione, sotto la guida di un docente responsabile; q) propone agli organi collegiali centrali dell'ateneo l'attribuzione degli assegni di ricerca al dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso; r) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni e partecipazioni di interesse per il dipartimento; s) approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le proposte per il conferimento delle lauree honoris causa; t) sottopone agli organi centrali di ateneo, secondo le rispettive competenze, eventuali proposte ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'ateneo; u) avanza, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca, eventuali richieste motivate di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie agli organi centrali dell'ateneo, secondo le rispettive competenze; v) sottopone alla valutazione del senato accademico le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nell'ambito dei rapporti con gli altri dipartimenti; w) propone agli organi collegiali centrali dell'ateneo il regolamento di funzionamento del dipartimento; x) propone al senato accademico le eventuali modifiche al regolamento didattico di ateneo; y) adotta le ulteriori determinazioni sui testi normativi di ateneo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; z) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, nonche' le altre funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del dipartimento. 3. Qualora nell'ambito di un corso di studio non risulti costituito il relativo consiglio, il consiglio di dipartimento svolge anche le funzioni correlate al corso. In riferimento a tali funzioni, partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di dipartimento anche gli altri docenti titolari di insegnamenti del corso che non ne fanno parte.