(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
                    Composizione e funzionamento 
                    del consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio di dipartimento e' composto: 
      a) dai professori di  ruolo  e  dai  ricercatori  afferenti  al
dipartimento; 
      b) da  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  15%  dei
componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti  e'  eletta,
con  metodo  proporzionale,  secondo  le  modalita'   stabilite   dal
regolamento generale di  ateneo.  L'elettorato  passivo  e'  composto
dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento.
Il corpo elettorale e' composto da tutti  gli  studenti  iscritti  ai
corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il  mandato  di
tali  rappresentanti  dura  due  anni  ed  essi   sono   rieleggibili
consecutivamente una sola volta; 
      c)  un  rappresentante  dei   dottorandi   di   ricerca.   Tale
rappresentante  e'  eletto  secondo  le   modalita'   stabilite   dal
regolamento generale di  ateneo.  L'elettorato  passivo  e  il  corpo
elettorale sono entrambi composti  dai  dottorandi  di  ricerca  che,
all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per  l'afferenza
allo specifico dipartimento. Il mandato di tali  rappresentanti  dura
due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; 
      d) da una rappresentanza del  personale  tecnico-amministrativo
costituita da tre unita'. La rappresentanza in questione  e'  eletta,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, al
proprio  interno,  dal  corpo   elettorale   formato   da   tutti   i
tecnici-amministrativi,  in  servizio  a  tempo  indeterminato,   che
prestano la propria attivita' presso il dipartimento. Il  mandato  di
tali rappresentanti dura  quattro  anni  ed  essi  sono  rieleggibili
consecutivamente una sola volta. 
    2. I professori ordinari componenti il consiglio di  dipartimento
partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in
riferimento a tutte le questioni. 
    3. I professori associati componenti il consiglio di dipartimento
partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in
riferimento a tutte le questioni, ad  eccezione  di  quelle  relative
alla destinazione dei posti di professore  ordinario,  alla  chiamata
dei professori ordinari e alle persone dei professori ordinari. 
    4.  I  ricercatori  componenti  il  consiglio   di   dipartimento
partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in
riferimento a tutte le questioni, ad  eccezione  di  quelle  relative
alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato, alla
chiamata dei professori ordinari e  associati  e  dei  ricercatori  a
tempo determinato e alle persone dei professori ordinari e associati. 
    5.  I  rappresentanti  degli  studenti,  il  rappresentante   dei
dottorandi   di   ricerca   e   i   rappresentanti   del    personale
tecnico-amministrativo  componenti  il  consiglio   di   dipartimento
partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in
riferimento a tutte le questioni, ad  eccezione  di  quelle  relative
alla destinazione dei posti  di  professore  ordinario,  associato  e
ricercatore, alla  chiamata  dei  professori  ordinari,  associati  e
ricercatori,  alle  persone  dei  professori  ordinari,  associati  e
ricercatori e all'attribuzione di incarichi didattici  ai  professori
ordinari, associati e ricercatori. 
    6. Il consiglio e' presieduto dal direttore del dipartimento. 
    7. Le funzioni di  segretario  verbalizzante  relativamente  alle
sedute del  consiglio  sono  svolte  dal  professore  ordinario  piu'
giovane in ruolo componente l'organo. 
    8. Il consiglio e' convocato dal direttore del  dipartimento,  di
norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria,  ogni  volta
che il direttore lo ritenga opportuno.  E'  convocato,  altresi',  su
richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. 
    9. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono stabilite dal
regolamento generale di ateneo.