Art. 34. Composizione e funzionamento del consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento; b) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti e' eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo e' composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il corpo elettorale e' composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca. Tale rappresentante e' eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale sono entrambi composti dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza allo specifico dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo costituita da tre unita'. La rappresentanza in questione e' eletta, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, che prestano la propria attivita' presso il dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura quattro anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. 2. I professori ordinari componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni. 3. I professori associati componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, alla chiamata dei professori ordinari e alle persone dei professori ordinari. 4. I ricercatori componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato, alla chiamata dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato e alle persone dei professori ordinari e associati. 5. I rappresentanti degli studenti, il rappresentante dei dottorandi di ricerca e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, associato e ricercatore, alla chiamata dei professori ordinari, associati e ricercatori, alle persone dei professori ordinari, associati e ricercatori e all'attribuzione di incarichi didattici ai professori ordinari, associati e ricercatori. 6. Il consiglio e' presieduto dal direttore del dipartimento. 7. Le funzioni di segretario verbalizzante relativamente alle sedute del consiglio sono svolte dal professore ordinario piu' giovane in ruolo componente l'organo. 8. Il consiglio e' convocato dal direttore del dipartimento, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il direttore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. 9. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.