(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                       Giunta di dipartimento 
 
    1.   La   giunta   coadiuva   il   direttore   del   dipartimento
nell'espletamento delle sue  funzioni  ed  esercita  quelle  ad  essa
delegate dal consiglio di dipartimento nel rispetto  della  normativa
vigente. 
    2. La giunta e' composta: 
      a) dal  direttore  del  dipartimento,  che  la  presiede  e  la
convoca; 
      b) dal direttore vicario del dipartimento, ove designato; 
      c) dai coordinatori delle sezioni scientifiche, ove attivate; 
      d) da un professore ordinario di ruolo, un professore associato
di ruolo, un ricercatore,  un  rappresentante  degli  studenti  e  un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo  individuati,  al
proprio interno, dal consiglio di  dipartimento,  mediante  procedura
elettiva disciplinata dal regolamento generale di ateneo. 
    3. La giunta decade contestualmente alla cessazione  del  mandato
del direttore del dipartimento. 
    4. Le modalita' di funzionamento della giunta sono stabilite  dal
regolamento generale di ateneo.