Art. 37. Strutture di raccordo 1. Nel caso di adozione di un modello organizzativo costituito dalle strutture di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle strutture di raccordo sono attribuite funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione delle strutture didattiche e dei servizi comuni. Inoltre, sempre per il caso di adozione di tale modello organizzativo, ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti di riferimento si affianchino funzioni assistenziali, le strutture di raccordo assumono i compiti conseguenti, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Nel caso di costituzione di strutture di raccordo nell'ambito dell'area medica, a esse e' affidato il coordinamento della gestione organizzativa e amministrativa delle scuole di specializzazione, mentre l'organizzazione e il funzionamento delle scuole medesime restano disciplinati dalla specifica normativa di riferimento. 2. Il numero complessivo di strutture di raccordo deve essere proporzionale alle dimensioni dell'ateneo, anche tenuto conto della sua caratterizzazione scientifico-disciplinare, e non puo' essere, comunque, superiore a dodici. 3. Nell'ambito delle strutture di raccordo e' costituito un consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, composto: a) dai direttori dei dipartimenti di riferimento; b) da un professore ordinario di ruolo e da altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori per ognuno dei dipartimenti di riferimento, da eleggere secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo. Il mandato di tali componenti dura tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. In ogni caso, deve essere assicurata la presenza in seno all'organo di almeno un rappresentante degli studenti per ciascuno dei dipartimenti afferenti alla struttura di raccordo. La rappresentanza degli studenti e' eletta attraverso procedure da svolgersi nell'ambito di ogni singolo dipartimento di riferimento, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale sono costituiti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi facenti parte, rispettivamente, dei singoli consigli di dipartimento. Il mandato dei rappresentanti degli studenti coincide con quello ricevuto in seno al consiglio di dipartimento. 3-bis. Alle riunioni del consiglio della struttura di raccordo partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale. 4. Il consiglio della struttura di raccordo e' presieduto e convocato da un professore ordinario di ruolo eletto, all'interno dell'organo stesso, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato passivo e' composto da tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della singola struttura. Il corpo elettorale e' composto da tutti i membri del consiglio della singola struttura. In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della struttura di raccordo. 5. La partecipazione al consiglio della struttura di raccordo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.