(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                        Strutture di raccordo 
 
    1. Nel caso di adozione di un  modello  organizzativo  costituito
dalle strutture di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo
2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle  strutture  di  raccordo
sono attribuite funzioni di coordinamento e  razionalizzazione  delle
attivita'  didattiche,  compresa  la  proposta   di   attivazione   o
soppressione di corsi  di  studio,  e  di  gestione  delle  strutture
didattiche e dei servizi comuni.  Inoltre,  sempre  per  il  caso  di
adozione di tale modello organizzativo, ove alle funzioni  didattiche
e di ricerca dei dipartimenti di riferimento si affianchino  funzioni
assistenziali,  le  strutture  di   raccordo   assumono   i   compiti
conseguenti, da svolgere nell'ambito delle  disposizioni  vigenti  in
materia e secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  concertati  con  la
regione, garantendo l'inscindibilita'  delle  funzioni  assistenziali
dei docenti di materie  cliniche  da  quelle  di  insegnamento  e  di
ricerca.  Nel  caso  di  costituzione  di   strutture   di   raccordo
nell'ambito dell'area medica, a esse  e'  affidato  il  coordinamento
della  gestione  organizzativa  e  amministrativa  delle  scuole   di
specializzazione, mentre l'organizzazione e  il  funzionamento  delle
scuole medesime restano disciplinati  dalla  specifica  normativa  di
riferimento. 
    2. Il numero complessivo di strutture  di  raccordo  deve  essere
proporzionale alle dimensioni dell'ateneo, anche tenuto  conto  della
sua caratterizzazione scientifico-disciplinare, e  non  puo'  essere,
comunque, superiore a dodici. 
    3. Nell'ambito delle  strutture  di  raccordo  e'  costituito  un
consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al  comma  1
del presente articolo, composto: 
      a) dai direttori dei dipartimenti di riferimento; 
      b) da un professore ordinario di ruolo e da altri  due  docenti
da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori  per  ognuno
dei dipartimenti di riferimento, da  eleggere  secondo  le  modalita'
stabilite dal regolamento generale di  ateneo.  Il  mandato  di  tali
componenti dura tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente una  sola
volta; 
      c) da  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  15%  dei
componenti dell'organo. In  ogni  caso,  deve  essere  assicurata  la
presenza  in  seno  all'organo  di  almeno  un  rappresentante  degli
studenti per ciascuno dei dipartimenti afferenti  alla  struttura  di
raccordo. La  rappresentanza  degli  studenti  e'  eletta  attraverso
procedure da svolgersi nell'ambito di ogni  singolo  dipartimento  di
riferimento, secondo le modalita' stabilite dal regolamento  generale
di ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale sono costituiti
dagli  iscritti  ai  corsi  di  laurea  e  laurea  magistrale  e  dai
dottorandi facenti parte, rispettivamente, dei  singoli  consigli  di
dipartimento. Il mandato dei rappresentanti degli  studenti  coincide
con quello ricevuto in seno al consiglio di dipartimento. 
    3-bis. Alle riunioni del consiglio della  struttura  di  raccordo
partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale ai rapporti con
il Servizio sanitario nazionale. 
    4. Il consiglio della  struttura  di  raccordo  e'  presieduto  e
convocato da un professore ordinario  di  ruolo  eletto,  all'interno
dell'organo stesso, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
generale di ateneo e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato
passivo e' composto da tutti i professori ordinari di  ruolo  facenti
parte del consiglio della singola struttura. Il corpo  elettorale  e'
composto da tutti i membri del consiglio della singola struttura.  In
tutti i casi  di  anticipata  cessazione  del  presidente  dalla  sua
carica,  subentra,  fino  alla   nuova   elezione   e   limitatamente
all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli  atti
urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari  di  ruolo
facenti parte del consiglio della struttura di raccordo. 
    5. La partecipazione al consiglio della struttura di raccordo non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,  indennita'  o
rimborsi spese.