(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                     Centri interdipartimentali 
                   e interuniversitari di ricerca 
 
    1. Per specifiche attivita' di ricerca che coinvolgano competenze
di piu' dipartimenti o piu'  universita'  possono  essere  costituiti
centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca. 
    2. La costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca e'
deliberata dal consiglio di amministrazione, previa proposta conforme
o parere favorevole del senato accademico. 
    3. La costituzione di un  centro  interuniversitario  di  ricerca
avviene  a  mezzo  di  apposita  convenzione  da  stipularsi  tra  le
universita' interessate. Per l'Universita'  degli  studi  di  Foggia,
tale convenzione  e'  approvata  dal  consiglio  di  amministrazione,
previa acquisizione del parere favorevole del senato accademico. 
    4.  I  centri  possono  avere  autonomia  gestionale  secondo  le
modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'. Le risorse necessarie  per  il  funzionamento  dei
centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti  o
dalle universita' che ne hanno promosso la costituzione.