Art. 38. Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca 1. Per specifiche attivita' di ricerca che coinvolgano competenze di piu' dipartimenti o piu' universita' possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca. 2. La costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previa proposta conforme o parere favorevole del senato accademico. 3. La costituzione di un centro interuniversitario di ricerca avviene a mezzo di apposita convenzione da stipularsi tra le universita' interessate. Per l'Universita' degli studi di Foggia, tale convenzione e' approvata dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del senato accademico. 4. I centri possono avere autonomia gestionale secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle universita' che ne hanno promosso la costituzione.