Art. 39. Corsi di dottorato 1. I corsi di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e, comunque, primariamente nello spazio europeo della ricerca e dello sviluppo attivita' di ricerca e attivita' professionali di alta qualificazione. 2. I singoli corsi di dottorato possono afferire a scuole di dottorato, di ateneo o interateneo, nonche' aderire a progetti comuni di alta formazione in collaborazione con altre universita', anche straniere, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati abilitati all'istituzione di corsi di dottorato in conformita' alla disciplina vigente. 3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la composizione degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.