(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                         Corsi di dottorato 
 
    1. I corsi  di  dottorato  hanno  lo  scopo  di  assicurare  alta
formazione  alla  ricerca  e  di  fornire,  quindi,   le   competenze
necessarie per esercitare presso gli  atenei,  gli  enti  pubblici  o
privati, le organizzazioni produttive e  di  servizio,  e,  comunque,
primariamente nello spazio europeo della  ricerca  e  dello  sviluppo
attivita'   di   ricerca   e   attivita'   professionali   di    alta
qualificazione. 
    2. I singoli corsi di dottorato  possono  afferire  a  scuole  di
dottorato, di ateneo o interateneo, nonche' aderire a progetti comuni
di alta formazione in collaborazione  con  altre  universita',  anche
straniere, enti pubblici di ricerca  ed  altri  soggetti  pubblici  o
privati  abilitati  all'istituzione  di   corsi   di   dottorato   in
conformita' alla disciplina vigente. 
    3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e  la  composizione
degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento  deliberato
dal senato accademico, previo  parere  favorevole  del  consiglio  di
amministrazione.