Art. 42. Disposizioni relative agli organi di ateneo 1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, in riferimento agli organi di ateneo, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; b) il procedimento di rinnovo degli organi di ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l'organo gia' in carica esercita, in regime di prorogatio, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale termine di proroga, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal rettore, o, in caso di mancato rinnovo di tale ultima carica, dal decano dei professori ordinari dell'ateneo; c) nel caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca, l'elezione e' fissata entro il novantesimo giorno successivo alla data di cessazione. Nelle more, le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dai soggetti individuati in base allo statuto, alla normativa regolamentare interna o ad altro provvedimento. Il nuovo eletto dura in carica, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica; d) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove cio' non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che il mandato dell'organo scada nei sei mesi successivi, e il mandato del nuovo componente dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica. Per il computo concernente la possibilita' di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro quale primo dei non eletti e' considerato al pari di un mandato intero; e) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, un nuovo membro designato entro sessanta giorni. Per il computo concernente la possibilita' di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro e' considerato al pari di un mandato intero. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 dello statuto, per i quali, in caso di anticipata cessazione dalla carica, devono riattivarsi le procedure previste dalle suddette specifiche disposizioni e il mandato del sostituto dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica; f) la mancata elezione o designazione di membri di un organo collegiale imperfetto non impedisce il funzionamento dell'organo stesso, la cui composizione, fino al verificarsi dell'elezione o designazione mancante, corrisponde al numero dei membri, allo stato, effettivamente eletti o designati. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri dell'organo risulti inferiore a due terzi dei componenti ordinariamente previsti. In ogni caso, relativamente agli organi per cui e' prevista una composizione paritetica, il funzionamento e' consentito esclusivamente ove tale condizione risulti garantita; g) chiunque, in assenza di giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui e' componente elettivo o designato decade dal mandato. Per la decadenza dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 4, e 19, comma 4, dello statuto.