(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
             Disposizioni relative agli organi di ateneo 
 
    1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto  dalla  legge  o
dallo statuto, in riferimento agli organi di ateneo, si applicano  le
seguenti disposizioni: 
      a) l'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato
ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio  almeno  pari
alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; 
      b) il procedimento di  rinnovo  degli  organi  di  ateneo  deve
essere completato prima della scadenza del mandato in corso.  Scaduto
il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo,
l'organo gia' in carica esercita, in regime  di  prorogatio,  per  un
periodo  non  superiore  ai  quarantacinque  giorni,  l'attivita'  di
ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e  indifferibili.
Decorso inutilmente anche tale termine di proroga, l'organo decade  e
le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attivita'  di
ordinaria  amministrazione  e  all'adozione  degli  atti  urgenti   e
indifferibili, dal rettore, o, in caso di  mancato  rinnovo  di  tale
ultima carica, dal decano dei professori ordinari dell'ateneo; 
      c) nel caso di anticipata cessazione dalla carica  di  rettore,
direttore di dipartimento, presidente del consiglio di  struttura  di
raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore  di
centro   interdipartimentale   o   interuniversitario   di   ricerca,
l'elezione e' fissata entro il  novantesimo  giorno  successivo  alla
data di cessazione. Nelle more, le relative funzioni sono esercitate,
limitatamente   all'attivita'   di   ordinaria   amministrazione    e
all'adozione  degli  atti  urgenti  e  indifferibili,  dai   soggetti
individuati  in  base  allo  statuto,  alla  normativa  regolamentare
interna o ad altro provvedimento. Il nuovo eletto dura in  carica,  a
decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo  previsto  dalla
normativa vigente in riferimento alla specifica carica; 
      d) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un
componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio
residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove
cio' non sia possibile, si procede a  nuove  elezioni  entro  novanta
giorni,  salvo  che  il  mandato  dell'organo  scada  nei  sei   mesi
successivi, e il mandato del nuovo componente dura, a decorrere dalla
data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente
in riferimento alla specifica carica. Per il computo  concernente  la
possibilita' di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente
per cessazione dalla carica o subentro quale primo dei non eletti  e'
considerato al pari di un mandato intero; 
      e) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un
componente designato in seno a un organo collegiale, subentra, per lo
scorcio residuo del mandato, un nuovo membro designato entro sessanta
giorni.  Per  il  computo  concernente  la  possibilita'  di  rinnovo
dell'incarico, il mandato svolto parzialmente  per  cessazione  dalla
carica o subentro e' considerato al pari di  un  mandato  intero.  Le
disposizioni di cui  alla  presente  lettera  non  si  applicano  nei
confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18  dello  statuto,  per  i
quali,  in  caso  di  anticipata  cessazione  dalla  carica,   devono
riattivarsi  le  procedure   previste   dalle   suddette   specifiche
disposizioni e il mandato del sostituto dura, a decorrere dalla  data
di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa  vigente  in
riferimento alla specifica carica; 
      f) la mancata elezione o designazione di membri  di  un  organo
collegiale imperfetto  non  impedisce  il  funzionamento  dell'organo
stesso, la cui composizione,  fino  al  verificarsi  dell'elezione  o
designazione mancante, corrisponde al numero dei membri, allo  stato,
effettivamente eletti o designati. La presente  disposizione  non  si
applica qualora il numero dei membri dell'organo risulti inferiore  a
due terzi dei  componenti  ordinariamente  previsti.  In  ogni  caso,
relativamente agli  organi  per  cui  e'  prevista  una  composizione
paritetica, il funzionamento e' consentito  esclusivamente  ove  tale
condizione risulti garantita; 
      g) chiunque, in assenza di giustificato motivo,  non  partecipi
per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui
e' componente  elettivo  o  designato  decade  dal  mandato.  Per  la
decadenza dei componenti del senato accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui
agli articoli 16, comma 4, e 19, comma 4, dello statuto.