(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
 
                     Incompatibilita' e divieti 
 
    1. Le cariche di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento,
presidente del consiglio di struttura  di  raccordo,  presidente  del
consiglio   di   corso   di   studio   e    direttore    di    centro
interdipartimentale  o  interuniversitario  di   ricerca   non   sono
cumulabili. 
    2. Ai  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione e' fatto divieto: 
      a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione  per
il rettore limitatamente al  senato  accademico  e  al  consiglio  di
amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente  allo
stesso senato, qualora risultino eletti o  abbiano  diritto  a  farne
parte; 
      b) di essere componente di altri organi dell'universita'  salvo
che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti,
delle  strutture  di  raccordo,  dei  corsi  di  studio,  dei  centri
interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole  di
dottorato, nonche', per le rappresentanze studentesche, del consiglio
degli studenti; 
      c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole
di specializzazione o di far parte del consiglio  di  amministrazione
delle scuole di specializzazione; 
      d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata
del mandato e di ricoprire la carica di rettore, di pro-rettore o far
parte del consiglio di amministrazione, del  senato  accademico,  del
nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di  altre
universita' italiane statali, non statali o telematiche; 
      e)  di  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
ministero e nell'ANVUR. 
    2-bis. Le cariche di rettore, di  pro-rettore,  di  direttore  di
dipartimento, di componente il senato accademico,  di  componente  il
consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione
di ateneo sono incompatibili con quella di coordinatore di scuola  di
dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato. 
    3. Il docente che abbia optato per il  tempo  definito  non  puo'
rivestire  la  carica  di  rettore,  direttore  di   dipartimento   e
componente del senato accademico e del consiglio di  amministrazione.
Il docente che si trovi in regime di impegno a  tempo  definito,  nei
casi in cui tale condizione risulti incompatibile con  la  carica  da
ricoprire, puo' presentare la propria  candidatura,  purche'  produca
una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo  pieno.
In caso di elezione, tale dichiarazione avra' efficacia  dal  momento
della nomina. Per i candidati non eletti la dichiarazione di  opzione
per il regime di impegno a tempo pieno non avra' alcuna efficacia. 
    4. La candidatura  a  una  carica  accademica  non  cumulabile  o
incompatibile con altra gia' ricoperta comporta, in caso di elezione,
la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente  alla
nomina nella nuova carica. 
    5. La candidatura alle cariche politiche elettive nel  Parlamento
nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale,  provinciale  o
comunale o a sindaco di un comune da parte di soggetti che  rivestono
la carica di rettore, di pro-rettore, di direttore  di  dipartimento,
di componente il senato accademico, di  componente  il  consiglio  di
amministrazione e di componente il nucleo di  valutazione  di  ateneo
comporta  la  decadenza  dalla  carica   accademica   precedentemente
ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La
decadenza  dalla  carica  accademica  precedentemente  ricoperta   si
verifica anche all'atto dell'ingresso nella giunta di  un  comune  da
parte di uno dei soggetti di cui al presente comma. 
    E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo  24,  comma  3,  del
presente statuto.