Art. 43. Incompatibilita' e divieti 1. Le cariche di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili. 2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' fatto divieto: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti o abbiano diritto a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole di dottorato, nonche', per le rappresentanze studentesche, del consiglio degli studenti; c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore, di pro-rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel ministero e nell'ANVUR. 2-bis. Le cariche di rettore, di pro-rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo sono incompatibili con quella di coordinatore di scuola di dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato. 3. Il docente che abbia optato per il tempo definito non puo' rivestire la carica di rettore, direttore di dipartimento e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il docente che si trovi in regime di impegno a tempo definito, nei casi in cui tale condizione risulti incompatibile con la carica da ricoprire, puo' presentare la propria candidatura, purche' produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di elezione, tale dichiarazione avra' efficacia dal momento della nomina. Per i candidati non eletti la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avra' alcuna efficacia. 4. La candidatura a una carica accademica non cumulabile o incompatibile con altra gia' ricoperta comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente alla nomina nella nuova carica. 5. La candidatura alle cariche politiche elettive nel Parlamento nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale, provinciale o comunale o a sindaco di un comune da parte di soggetti che rivestono la carica di rettore, di pro-rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo comporta la decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta si verifica anche all'atto dell'ingresso nella giunta di un comune da parte di uno dei soggetti di cui al presente comma. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del presente statuto.