(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                       Acquisizione di pareri 
 
    1. Nei casi in cui debba essere  obbligatoriamente  acquisito  un
parere, anche se favorevole o vincolante, questo deve  essere  emesso
entro  il  termine  stabilito   dalle   disposizioni   statutarie   e
regolamentari. In mancanza, il riferimento e' al  termine  perentorio
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
    2. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo tenuto ad
emettere il parere lo abbia comunicato e senza che  lo  stesso  abbia
rappresentato ulteriori esigenze  istruttorie,  l'organo  richiedente
puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.