Art. 44. Acquisizione di pareri 1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, anche se favorevole o vincolante, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari. In mancanza, il riferimento e' al termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, l'organo richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.