Art. 45. Regola per la determinazione dell'arrotondamento delle percentuali e delle frazioni in caso di cifre decimali 1. Per le norme contenenti riferimenti a percentuali o frazioni, l'arrotondamento in caso di cifre decimali dovra' essere effettuato secondo la regola di seguito riportata: a) se la cifra decimale e' uguale o inferiore a 50, si procedera' all'arrotondamento per difetto; b) se la cifra decimale e' maggiore di 50, si procedera' all'arrotondamento per eccesso.