(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
 Regola per la determinazione dell'arrotondamento delle percentuali 
             e delle frazioni in caso di cifre decimali 
 
    1. Per le norme contenenti riferimenti a percentuali o  frazioni,
l'arrotondamento in caso di cifre decimali dovra'  essere  effettuato
secondo la regola di seguito riportata: 
      a) se la  cifra  decimale  e'  uguale  o  inferiore  a  50,  si
procedera' all'arrotondamento per difetto; 
      b) se la cifra  decimale  e'  maggiore  di  50,  si  procedera'
all'arrotondamento per eccesso.