(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
Definizione delle aree  didattico-scientifico-culturali  e  verifica,
  ammissione    e    selezione    delle    candidature    ai     fini
  dell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione
  di cui alle lettere b) e c) del  comma  1  dell'articolo  18  dello
  statuto 
 
    1.   In   prima   applicazione,   la   definizione   delle   aree
didattico-scientifico-culturali di  cui  all'articolo  14,  comma  4,
lettera d), e' deliberata dal senato accademico in carica  alla  data
di entrata  in  vigore  dello  statuto.  La  definizione  delle  aree
didattico-scientifico-culturali in tal modo deliberata  rimane  ferma
sino a diverso provvedimento  del  senato  accademico  costituito  in
attuazione dello statuto. 
    2.  In  prima  applicazione,  la  verifica,  l'ammissione  e   la
selezione delle candidature da sottoporre all'esame  del  rettore  ai
fini   dell'individuazione   dei   componenti   del   consiglio    di
amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo
18 sono deliberate dal senato  accademico  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore dello statuto, in una composizione che non  prevede
la presenza  del  rettore,  il  quale  e'  sostituito  nel  ruolo  di
presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore.