Art. 46. Definizione delle aree didattico-scientifico-culturali e verifica, ammissione e selezione delle candidature ai fini dell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 dello statuto 1. In prima applicazione, la definizione delle aree didattico-scientifico-culturali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera d), e' deliberata dal senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto. La definizione delle aree didattico-scientifico-culturali in tal modo deliberata rimane ferma sino a diverso provvedimento del senato accademico costituito in attuazione dello statuto. 2. In prima applicazione, la verifica, l'ammissione e la selezione delle candidature da sottoporre all'esame del rettore ai fini dell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 sono deliberate dal senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale e' sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore.