Art. 47. Articolazione organizzativa 1. Sono soppresse le facolta' e i dipartimenti attivi nell'ambito del precedente ordinamento; il conferimento dei beni strumentali e i rapporti pendenti saranno definiti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico, organi collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto. 2. In prima applicazione e per un periodo minimo di almeno due interi anni accademici, l'universita' si articolera' in dipartimenti che, secondo quanto segue, accorperanno le facolta' e i dipartimenti scientifici delle relative aree disciplinari attive prima dell'entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle prescrizioni da questo previste: dipartimento nell'area agraria, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di agraria ovvero afferenti al dipartimento di scienze agro-ambientali, chimica e difesa vegetale o al dipartimento di scienze degli alimenti o al dipartimento di scienze delle produzioni e dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei; dipartimento nell'area economica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di economia ovvero afferenti al dipartimento di scienze economiche, matematiche e statistiche o al dipartimento di scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche; dipartimento nell'area giuridica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di giurisprudenza ovvero afferenti al dipartimento di scienze giuridiche privatistiche o al dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche; dipartimento nell'area umanistica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di lettere e filosofia o la facolta' di scienze della formazione ovvero afferenti al dipartimento di scienze umane, territorio, beni culturali, civilta' letterarie, formazione o al dipartimento di tradizione e fortuna dell'antico; con riferimento all'area medico-chirurgica, in considerazione della complessita' delle attivita' assistenziali e dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, si costituiscono due dipartimenti, da denominare, con la relativa struttura di raccordo. Nei due dipartimenti confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di medicina e chirurgia ovvero afferenti al dipartimento di scienze biomediche o al dipartimento di scienze chirurgiche o al dipartimento di scienze mediche e del lavoro. Il relativo progetto, comprendente anche la definizione delle offerte formative dei due dipartimenti, dovra' essere trasmesso al rettore, da parte del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in carica, entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello statuto. 3. Qualora l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo comporti la potenziale confluenza di un docente in piu' di un nuovo dipartimento, questi dovra' optare per la confluenza in una sola di tali strutture dipartimentali, dandone comunicazione scritta al rettore entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello statuto. 4. La formale attivazione delle strutture di cui al comma 2 del presente articolo e' approvata, previo parere favorevole del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, organi collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto. 5. Resta ferma la possibilita' per ogni docente, prima dell'effettiva soppressione delle facolta' e dei dipartimenti attivi nell'ambito del precedente ordinamento, di richiedere il passaggio da una ad altra facolta' o da uno ad altro dipartimento dell'ateneo in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello statuto.