(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                     Articolazione organizzativa 
 
    1. Sono soppresse le facolta' e i dipartimenti attivi nell'ambito
del precedente ordinamento; il conferimento dei beni strumentali e  i
rapporti pendenti saranno  definiti,  previo  parere  favorevole  del
consiglio  di  amministrazione,   dal   senato   accademico,   organi
collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto. 
    2. In prima applicazione e per un periodo minimo  di  almeno  due
interi anni accademici, l'universita' si articolera' in  dipartimenti
che, secondo quanto segue, accorperanno le facolta' e i  dipartimenti
scientifici   delle   relative   aree   disciplinari   attive   prima
dell'entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle prescrizioni
da questo previste: 
      dipartimento  nell'area  agraria,  da  denominare,  nel   quale
confluiranno i docenti in servizio  presso  la  facolta'  di  agraria
ovvero afferenti al dipartimento di scienze agro-ambientali,  chimica
e difesa vegetale o al dipartimento di scienze degli  alimenti  o  al
dipartimento di  scienze  delle  produzioni  e  dell'innovazione  nei
sistemi agro-alimentari mediterranei; 
      dipartimento nell'area  economica,  da  denominare,  nel  quale
confluiranno i docenti in servizio presso  la  facolta'  di  economia
ovvero afferenti al dipartimento di scienze economiche, matematiche e
statistiche  o  al  dipartimento  di   scienze   economico-aziendali,
giuridiche, merceologiche e geografiche; 
      dipartimento nell'area  giuridica,  da  denominare,  nel  quale
confluiranno  i  docenti  in   servizio   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza ovvero afferenti al dipartimento di scienze giuridiche
privatistiche o al dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche; 
      dipartimento nell'area umanistica,  da  denominare,  nel  quale
confluiranno i docenti in servizio presso la facolta'  di  lettere  e
filosofia o la facolta' di scienze della formazione ovvero  afferenti
al  dipartimento  di  scienze  umane,  territorio,  beni   culturali,
civilta' letterarie, formazione o al  dipartimento  di  tradizione  e
fortuna dell'antico; 
      con riferimento all'area medico-chirurgica,  in  considerazione
della complessita' delle attivita' assistenziali e dei  rapporti  con
il Servizio sanitario nazionale, si costituiscono  due  dipartimenti,
da denominare,  con  la  relativa  struttura  di  raccordo.  Nei  due
dipartimenti confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di
medicina e chirurgia ovvero  afferenti  al  dipartimento  di  scienze
biomediche o al dipartimento di scienze chirurgiche o al dipartimento
di scienze mediche e del lavoro. Il relativo  progetto,  comprendente
anche la definizione delle offerte formative  dei  due  dipartimenti,
dovra' essere trasmesso al rettore,  da  parte  del  consiglio  della
facolta' di medicina e chirurgia in  carica,  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore dello statuto. 
    3. Qualora l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  2  del
presente articolo comporti la potenziale confluenza di un docente  in
piu' di un nuovo dipartimento, questi dovra' optare per la confluenza
in una sola di tali strutture dipartimentali,  dandone  comunicazione
scritta al rettore entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello
statuto. 
    4. La formale attivazione delle strutture di cui al comma  2  del
presente articolo e' approvata, previo parere favorevole  del  senato
accademico, dal consiglio di amministrazione,  organi  collegiali  in
carica alla data di entrata in vigore dello statuto. 
    5.  Resta  ferma  la  possibilita'  per   ogni   docente,   prima
dell'effettiva soppressione delle facolta' e dei dipartimenti  attivi
nell'ambito del precedente ordinamento, di richiedere il passaggio da
una ad altra facolta' o da uno ad altro dipartimento  dell'ateneo  in
base alle disposizioni vigenti prima  dell'entrata  in  vigore  dello
statuto.