Art. 5. 1. L'universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio a tutti gli studenti, valorizzando i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 2. Favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' universitarie e, in particolare, a quelle didattiche, riconoscendo e valorizzando, secondo modalita' disciplinate dalla normativa vigente, il contributo dei singoli e delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in maniera costruttiva alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo. 3. Favorisce, inoltre, le attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente. 4. Considera suo compito essenziale la crescita culturale e sociale, in particolare dei giovani, e la valorizzazione delle loro capacita', anche mediante la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con altre istituzioni di livello universitario.