(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. L'universita' organizza la propria attivita' didattica in modo
da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio  a  tutti
gli studenti, valorizzando i capaci e meritevoli anche  se  privi  di
mezzi. 
    2. Favorisce la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'
universitarie e, in particolare, a quelle didattiche, riconoscendo  e
valorizzando, secondo modalita' disciplinate dalla normativa vigente,
il contributo dei singoli e  delle  libere  forme  associative  e  di
volontariato che concorrono in maniera costruttiva alla realizzazione
dei fini istituzionali dell'ateneo. 
    3. Favorisce,  inoltre,  le  attivita'  culturali,  ricreative  e
sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione
e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi  del  comitato
per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalita'
previste dalla legislazione vigente. 
    4. Considera suo  compito  essenziale  la  crescita  culturale  e
sociale, in particolare dei giovani, e la valorizzazione  delle  loro
capacita', anche mediante la collaborazione con  le  scuole  di  ogni
ordine e grado e con altre istituzioni di livello universitario.