(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1.  L'universita'  garantisce  la  necessaria  integrazione   fra
l'attivita'  didattica,   l'attivita'   scientifica   e   l'attivita'
assistenziale dell'area medico-chirurgica,  mediante  la  stipula  di
protocolli d'intesa  con  la  regione  Puglia,  nonche'  mediante  la
partecipazione,  in  via  consultiva,  all'elaborazione   del   piano
sanitario regionale. 
    2. Provvede, inoltre, a disciplinare la formazione  specialistica
di  area  medico-chirugica,  nonche'   delle   figure   professionali
sanitarie non mediche, in ambito  regionale  e,  ove  necessario,  in
ambito interregionale, mediante la stipula  di  specifici  protocolli
d'intesa con la regione. 
    3. I  protocolli  d'intesa  di  cui  al  presente  articolo  sono
approvati  dal  consiglio  di  amministrazione,   su   proposta   del
competente dipartimento, ovvero, qualora costituita, della  struttura
di raccordo dell'area medico-chirurgica,  previo  parere  del  senato
accademico, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di  legge  e
dai provvedimenti ministeriali in materia. 
    4.  Riconosce  nell'Azienda  ospedaliero-universitaria  «Ospedali
Riuniti» di Foggia e  nelle  altre  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale individuate dai protocolli d'intesa  universita\regione  le
sedi principali  in  cui  si  realizza  l'integrazione  dei  processi
didattici, scientifici e assistenziali dell'area medico-chirurgica  e
partecipa alla disciplina dell'organizzazione aziendale, nonche' alle
nomine degli organi aziendali, nei casi  previsti  dalla  legge,  con
atti di competenza del rettore. 
    5.  Assicura,  in  ogni  caso,  i  servizi  essenziali   per   il
perseguimento     delle     finalita'     istituzionali     dell'area
medico-chirurgica, ai sensi dell'articolo 2 del  decreto  legislativo
n. 517/1999 e successive modificazioni e integrazioni.