Art. 7. 1. L'universita' garantisce la necessaria integrazione fra l'attivita' didattica, l'attivita' scientifica e l'attivita' assistenziale dell'area medico-chirurgica, mediante la stipula di protocolli d'intesa con la regione Puglia, nonche' mediante la partecipazione, in via consultiva, all'elaborazione del piano sanitario regionale. 2. Provvede, inoltre, a disciplinare la formazione specialistica di area medico-chirugica, nonche' delle figure professionali sanitarie non mediche, in ambito regionale e, ove necessario, in ambito interregionale, mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa con la regione. 3. I protocolli d'intesa di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del competente dipartimento, ovvero, qualora costituita, della struttura di raccordo dell'area medico-chirurgica, previo parere del senato accademico, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge e dai provvedimenti ministeriali in materia. 4. Riconosce nell'Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia e nelle altre aziende del Servizio sanitario nazionale individuate dai protocolli d'intesa universita\regione le sedi principali in cui si realizza l'integrazione dei processi didattici, scientifici e assistenziali dell'area medico-chirurgica e partecipa alla disciplina dell'organizzazione aziendale, nonche' alle nomine degli organi aziendali, nei casi previsti dalla legge, con atti di competenza del rettore. 5. Assicura, in ogni caso, i servizi essenziali per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'area medico-chirurgica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 517/1999 e successive modificazioni e integrazioni.