Art. 8. 1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'universita' puo' federarsi con altri atenei. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra l'universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori. 2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'universita' puo' dar vita o partecipare a fondazioni.