(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla   normativa   vigente,
l'universita' puo' federarsi con altri atenei.  La  federazione  puo'
avere luogo,  altresi',  tra  l'universita'  ed  enti  o  istituzioni
operanti nei  settori  della  ricerca  e  dell'alta  formazione,  ivi
compresi gli istituti tecnici superiori. 
    2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla normativa  vigente,
l'universita' puo' dar vita o partecipare a fondazioni.