Art. 9. Statuto 1. Lo statuto e' adottato ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'universita', nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. 2. La revisione dello statuto e' deliberata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti. E' richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del senato per la modifica delle disposizioni contenute nel titolo II, capi I, II e III e nel titolo III, capo I. 3. Possono assumere l'iniziativa per la revisione dello statuto: a) il rettore; b) il senato accademico, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti; c) il consiglio di amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti; d) un consiglio di dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti; e) il consiglio degli studenti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. 4. Le proposte di revisione dello statuto devono essere trasmesse al rettore e sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi. 5. Le modifiche dello statuto sono emanate, con decreto, dal rettore, successivamente al controllo ministeriale previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.