(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                               Statuto 
 
    1. Lo  statuto  e'  adottato  ai  sensi  dell'articolo  33  della
Costituzione, degli articoli 6 e 16 della legge  9  maggio  1989,  n.
168,  e  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,   e   disciplina
l'ordinamento e l'organizzazione dell'universita', nel  rispetto  dei
limiti fissati dalla normativa vigente. 
    2. La  revisione  dello  statuto  e'  deliberata,  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  senato  accademico,  previo   parere
favorevole del consiglio di amministrazione, adottato  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  e  previo   parere   dei   consigli   dei
dipartimenti  e  del  consiglio  degli  studenti.  E'  richiesta   la
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del  senato  per
la modifica delle disposizioni contenute nel titolo II, capi I, II  e
III e nel titolo III, capo I. 
    3. Possono assumere l'iniziativa per la revisione dello statuto: 
      a) il rettore; 
      b)  il  senato  accademico,  con   deliberazione   adottata   a
maggioranza assoluta dei componenti; 
      c) il consiglio di amministrazione, con deliberazione  adottata
a maggioranza assoluta dei componenti; 
      d) un consiglio di dipartimento, con deliberazione  adottata  a
maggioranza assoluta dei componenti; 
      e) il consiglio degli studenti, con  deliberazione  adottata  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
    4. Le proposte di revisione dello statuto devono essere trasmesse
al rettore e sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi. 
    5. Le modifiche dello statuto  sono  emanate,  con  decreto,  dal
rettore,   successivamente   al   controllo   ministeriale   previsto
dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.