Art. 11 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
  1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti  della  prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in
duecentocinquantesimi. 
  2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell'esiguo  numero
dei posti  conferibili,  e'  disposta  l'aggregazione  interregionale
delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte  per  ciascuna
regione. 
  3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite
massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi.  A  parita'  di
punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui  all'art.  5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
  4.  Le  graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile della procedura  concorsuale,
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni  in  ruolo  dei
vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica
regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere  disposte
anche negli anni scolastici  successivi  sino  all'esaurimento  della
graduatoria, nel limite delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  5. Allo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
  6. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
  7. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi  3  e  3-bis  del
testo unico.