Art. 14 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
  1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  per  il
Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega  al  dirigente  preposto
all'ufficio di cui all'art. 13, comma  1,  della  legge  23  febbraio
2001, n. 38, provvede ad  adattare  l'Allegato  A  alle  specificita'
delle scuole dell'infanzia e  primaria  con  lingua  di  insegnamento
slovena e bilingue sloveno-italiano. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano.