Art. 4 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria sono costituite con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, con riferimento ai requisiti di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329. 2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del testo unico. In conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'art. 8.