MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME PIEMONTE» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Il disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Salame Piemonte» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015. e' cosi' modificato: Art. 5. I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' o meno 10%. e' sostituita dalla frase seguente: Art. 5. I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno 10%. La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.