(Modifica temporanea)
MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA  INDICAZIONE
  GEOGRAFICA  PROTETTA  «SALAME  PIEMONTE»  AI  SENSI  DELL'ART.  53,
  PARAGRAFO 4  DEL  REGOLAMENTO  (UE)  N.  1151/2012  DEL  PARLAMENTO
  EUROPEO E DEL CONSIGLIO. 
 
    Il  disciplinare  di   produzione   dell'indicazione   geografica
protetta «Salame Piemonte» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015. 
e' cosi' modificato: 
 
                               Art. 5. 
 
    I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di
pesi elevati con buone efficienze e,  comunque,  un  peso  medio  per
partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' o meno 10%. 
 
e' sostituita dalla frase seguente: 
 
                               Art. 5. 
 
    I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di
pesi elevati con buone efficienze e,  comunque,  un  peso  medio  per
partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno 10%. 
    La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici  dalla  data
di pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.