((Art. 5 ter 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso  in  ambito
               scolastico e della formazione superiore 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 9-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 9-ter.1: 
      1) al comma 1: 
        1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «  Fino  al
31 marzo 2022, termine di cessazione dello  stato  di  emergenza,  al
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede  alle  strutture
del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie,  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  dei  centri  provinciali  per
l'istruzione degli adulti, dei  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale e dei sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli
istituti tecnici superiori deve possedere ed e' tenuto a  esibire  la
certificazione verde COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base »; 
        1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera  a),  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  1  e'
verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  medesimo
comma o da  altro  personale  da  questi  a  tal  fine  delegato.  Le
verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da   vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green  pass  base,  sono  effettuate  a
campione, secondo  modalita'  di  controllo  che  non  consentono  la
visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato  l'emissione,
compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno  2021.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni  di
cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui  al  primo
periodo  del  presente  comma,  deve  essere  effettuata  anche   dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»; 
        3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        « 4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19  di
cui al comma 1 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 si  intendono  comunque  rispettate  a  seguito  della
presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato
dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina
generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una
delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2 »; 
      c) all'articolo 9-ter.2: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello  stato
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede
alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di  alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  alle  altre
istituzioni di alta formazione colle-gate alle universita',  compresi
gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed e'  tenuto
a  esibire  la  certificazione  verde   COVID-19   da   vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass  base.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  4-ter,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76 »; 
        2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  1  e'
verificato dai responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  medesimo
comma o da  altro  personale  da  questi  a  tal  fine  delegato.  Le
verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da   vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green  pass  base,  sono  effettuate  a
campione, secondo  modalita'  di  controllo  che  non  consentono  la
visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato  l'emissione,
compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno  2021.
Per le medesime finalita', le universita' e le altre  istituzioni  di
cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta  e  alla  conservazione
dei dati strettamente necessari per la verifica  del  rispetto  delle
disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso  in  cui  l'accesso
alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o  di  lavoro,  la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,  oltre
che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo  del  presente
comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o
dai loro delegati»; 
        3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde  COVID-19  di
cui al comma 1 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 si  intendono  comunque  rispettate  a  seguito  della
presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato
dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina
generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una
delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2».))