Art. 13 bis 
 
          Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione 
           del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
 
  1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: 
    «f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e
purificazione dell'aria  negli  ambienti,  provvisti  di  sistemi  di
filtraggio  delle  particelle  e  di  distruzione  di   microrganismi
presenti nell'aria». 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti le linee guida  sulle  specifiche  tecniche  in  merito
all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti  fissi
di aerazione di cui al comma 1 e  gli  standard  minimi  di  qualita'
dell'aria negli ambienti  scolastici  e  in  quelli  confinati  degli
stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui  al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  2
febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e  alle
conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'articolo  58,  commi  4  e  4-bis,  del
          decreto legge  25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021,
          n. 123, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - (omissis). 
              4. Al fine di contenere il  rischio  epidemiologico  in
          relazione all'avvio dell'anno scolastico  2021/2022,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione   e'
          istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo  per  l'emergenza
          epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno    scolastico
          2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro  nel
          2021, da  destinare  a  spese  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi. Il fondo e' ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, con l'unico  vincolo  della  destinazione  a
          misure  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico   da
          realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel
          rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 
              4-bis. Le risorse di cui  al  comma  4  possono  essere
          destinate alle seguenti finalita': 
                a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
          di assistenza  tecnica  per  la  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro, per la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza
          medico-sanitaria  e  psicologica  nonche'  di  servizi   di
          lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
                b)  acquisto  di  dispositivi   di   protezione,   di
          materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
          di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile  in
          relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
                c)  interventi  in  favore  della   didattica   degli
          studenti   con   disabilita',   disturbi    specifici    di
          apprendimento e altri bisogni educativi speciali; 
                d) interventi utili a potenziare la didattica,  anche
          a distanza, e a dotare  le  scuole  e  gli  studenti  degli
          strumenti  necessari  per   la   fruizione   di   modalita'
          didattiche  compatibili  con  la  situazione   emergenziale
          nonche' a favorire l'inclusione scolastica  e  ad  adottare
          misure che contrastino la dispersione scolastica; 
                e) acquisto e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e
          didattici innovativi; 
                f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
          loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
          condizioni di sicurezza,  compresi  interventi  di  piccola
          manutenzione, di  pulizia  straordinaria  e  sanificazione,
          nonche'  interventi   di   realizzazione,   adeguamento   e
          manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di
          ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
          dell'infrastruttura informatica; 
                f-bis) installazione di impianti per la  ventilazione
          meccanica controllata (VMC) con recupero di calore 
                f-ter)  acquisto  di  apparecchi  di   sanificazione,
          igienizzazione e purificazione  dell'aria  negli  ambienti,
          provvisti di sistemi di filtraggio delle  particelle  e  di
          distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».