Art. 4 
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31
gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
2 marzo 2021, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, trova applicazione  anche  in  zona
bianca. 
  2.  All'articolo  5  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli  spettacoli  aperti  al
pubblico che si svolgono al chiuso o  all'aperto  in  sale  teatrali,
sale da con-certo, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi
e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e'
fatto obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti  luoghi,  ad  esclusione  dei
servizi di ristorazione svolti  da  qualsiasi  esercizio,  e  per  il
medesimo periodo di tempo di cui  al  primo  periodo  e'  vietato  il
consumo di cibi e bevande al chiuso». 
  3. (Soppresso). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          22 aprile 2021, n.  52  (Misure  urgenti  per  la  graduale
          ripresa delle attivita' economiche e sociali  nel  rispetto
          delle   esigenze   di   contenimento    della    diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  22  aprile  2021,  n.  96  e   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Spettacoli  aperti  al  pubblico  ed  eventi
          sportivi). - 1. In zona gialla, gli  spettacoli  aperti  al
          pubblico  in  sale  teatrali,  sale   da   concerto,   sale
          cinematografiche, locali di intrattenimento  e  musica  dal
          vivo e in altri  locali  o  spazi  anche  all'aperto,  sono
          svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati  e  a
          condizione che sia assicurato il  rispetto  della  distanza
          interpersonale di almeno un metro, sia per  gli  spettatori
          che  non  siano  abitualmente  conviventi,   sia   per   il
          personale. In zona gialla la capienza consentita  non  puo'
          essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella   massima
          autorizzata. In zona bianca, la capienza consentita e' pari
          a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli  aperti
          al  pubblico  che  si  svolgono  in  luoghi  ordinariamente
          destinati agli eventi  e  alle  competizioni  sportivi,  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 2  relative  alla
          capienza consentita negli spazi destinati al  pubblico.  In
          ogni  caso,  per  gli  spettacoli  all'aperto,  quando   il
          pubblico, anche solo in parte,  vi  accede  senza  posti  a
          sedere preassegnati e  senza  limiti  massimi  di  capienza
          autorizzati,  gli  organizzatori  producono   all'autorita'
          competente ad autorizzare l'evento anche la  documentazione
          concernente le misure adottate  per  la  prevenzione  della
          diffusione del contagio da  Covid-19,  tenuto  conto  delle
          dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi,
          nonche' delle indicazioni stabilite in apposite linee guida
          adottate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74.  La
          predetta autorita' comunica  le  misure  individuate  dagli
          organizzatori alla Commissione di cui all'articolo  80  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  la  quale  ne  tiene
          conto ai fini delle valutazioni di propria competenza,  nel
          corso di sedute alle  quali  puo'  invitare  rappresentanti
          delle aziende sanitarie locali,  specificamente  competenti
          in materia di sanita' pubblica, al  fine  di  acquisire  un
          parere circa l'idoneita' delle predette misure.  Le  misure
          sono  comunicate  altresi'  al  Prefetto  ai   fini   delle
          eventuali misure da adottarsi per la tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica,  anche  previa  acquisizione  del
          parere del Comitato  provinciale  di  cui  all'articolo  20
          della legge 1° aprile 1981, n.  121.  Restano  sospesi  gli
          spettacoli aperti  al  pubblico  quando  non  e'  possibile
          assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
          articolo, nonche', salvo quanto previsto  dal  comma  1-bis
          per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in  sale
          da ballo, discoteche e locali assimilati.  In  zona  bianca
          sono con-sentite le  feste  popolari  e  le  manifestazioni
          culturali all'aperto, anche con modalita' itinerante  e  in
          forma  dinamica,   riconosciute   di   notevole   interesse
          culturale ai sensi del codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42. Gli organizzatori producono all'autorita' competente
          ad autorizzare l'evento la  documentazione  concernente  le
          misure adottate per la  prevenzione  della  diffusione  del
          contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla  Commissione
          di cui all'articolo 80  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773. 
              1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in
          sale  da  ballo,  discoteche  e  locali   assimilati   sono
          consentite  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee   guida
          adottati  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso
          e' consentito con tracciamento dell'accesso alle strutture.
          La capienza non puo' comunque essere superiore  al  75  per
          cento all'aperto e al 50 per cento  al  chiuso  rispetto  a
          quella massima autorizzata. Nei locali  al  chiuso  ove  si
          svolgono le predette attivita'  deve  essere  garantita  la
          presenza  di  impianti  di   aereazione   senza   ricircolo
          dell'aria oppure  di  sistemi  di  filtrazione  ad  elevata
          efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado  di  ridurre
          la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e restano fermi
          gli obblighi di  indossare  il  dispositivo  di  protezione
          delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad
          eccezione del momento del ballo. 
              2. In zona gialla, le misure di cui  al  primo  periodo
          del comma 1 si applicano anche per  la  partecipazione  del
          pubblico sia agli eventi e  alle  competizioni  di  livello
          agonistico riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
          con provvedimento del Comitato olimpico nazionale  italiano
          (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),
          riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
          dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
          sportive associate, enti di promozione sportiva  ovvero  da
          organismi sportivi internazionali, sia agli eventi  e  alle
          competizioni sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.
          In zona gialla, la  capienza  consentita  non  puo'  essere
          superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per  cento  al
          chiuso rispetto  a  quella  massima  autorizzata.  In  zona
          bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al
          75 per cento  all'aperto  e  al  60  per  cento  al  chiuso
          rispetto  a  quella  massima  autorizzata.  Le  percentuali
          massime di capienza di cui al presente comma si applicano a
          ciascuno dei settori dedicati alla  presenza  del  pubblico
          nei luoghi  di  svolgimento  degli  eventi  e  competizioni
          sportivi. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  delle
          linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  per   lo   sport,   sentita   la
          Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
          definiti dal Comitato tecnico-scientifico.  Quando  non  e'
          possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
          presente comma, gli eventi e le  competizioni  sportivi  si
          svolgono senza la presenza di pubblico. 
              2-bis. 
              3. In zona bianca e gialla, in relazione  all'andamento
          della situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei
          siti e degli eventi,  puo'  essere  stabilita  una  diversa
          percentuale massima di capienza  consentita,  nel  rispetto
          dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico,  con
          linee guida idonee a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al  comma  1,
          dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,
          per gli eventi e le competizioni di cui  al  comma  2,  dal
          Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. 
              3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello
          stato di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  gli
          spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al  chiuso  o
          all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  con-certo,  sale
          cinematografiche, locali di in-trattenimento e  musica  dal
          vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e
          le competizioni  sportivi  che  si  svolgono  al  chiuso  o
          all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi  di
          protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2.   Nei
          suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di  ristorazione
          svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di
          tempo di cui al primo periodo e' vietato il consumo di cibi
          e bevande al chiuso. 
              4.».