Art. 2 1. Le regioni, presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1. 2. Il programma dovra' riportare il fabbisogno complessivo rilevato dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. Unitamente al programma le regioni dovranno presentare una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni: ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento; superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di videosorveglianza; indicazione se si tratta di nuova installazione ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza gia' esistente; numero dispositivi che si intende installare e configurazione del sistema; cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione; quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione; quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale; descrizione del programma di manutenzione post installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente. 3. La procedura di valutazione positiva del programma si conclude con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma medesimo da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria.