Art. 2 
 
  1. Le regioni, presentano  al  Ministero  della  salute,  Direzione
generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma  per
l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1. 
  2. Il programma dovra' riportare il fabbisogno complessivo rilevato
dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari  e
oggetto  del  finanziamento,  raggruppati  per  stazione  appaltante.
Unitamente al programma le  regioni  dovranno  presentare  una  breve
relazione tecnica  che  descriva  gli  interventi  che  si  intendono
realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni: 
    ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto  di
intervento; 
    superficie complessiva della struttura  coperta  dal  sistema  di
videosorveglianza; 
    indicazione  se  si  tratta  di  nuova  installazione  ovvero  di
ampliamento  o  upgrade  di  un  sistema  di  videosorveglianza  gia'
esistente; 
    numero dispositivi che si intende installare e configurazione del
sistema; 
    cronoprogramma  di  acquisizione,  installazione   e   messa   in
funzione; 
    quadro economico con indicazione di  eventuali  lavori  accessori
per l'installazione; 
    quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale; 
    descrizione del programma  di  manutenzione  post  installazione,
specificando che i  costi  di  manutenzione  non  rientrano  in  tale
finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente. 
  3. La procedura di valutazione positiva del programma  si  conclude
con  l'emanazione  del  nulla  osta  di  approvazione  del  programma
medesimo da  parte  della  Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria.