Art. 3 
 
  1. Il programma di cui all'art. 2, le modalita' di erogazione delle
risorse ripartite e la relativa  documentazione  necessaria,  saranno
regolati da specifici accordi, ai sensi dell'art. 15, della  legge  7
agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale  della  programmazione
sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo  le  dotazioni
annuali stabilite nella tabella A di cui al presente decreto.