Art. 13 Modalita' di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese 1. E' facolta' del soggetto proponente richiedere l'anticipo per un ammontare massimo non superiore al 10% del contributo totale del progetto al momento della sottoscrizione dell'atto d'obbligo. L'anticipo sara' erogato esclusivamente al soggetto proponente, che lo ripartira' tra gli eventuali soggetti co-proponenti entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero. 2. Il proponente produce, con cadenza bimestrale, secondo la metodologia indicata dal Ministero mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' di tipo telematico, la domanda di rimborso, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli, per conto anche degli eventuali soggetti co-proponenti. 3. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, il soggetto proponente sara' tenuto ad alimentare il sistema informativo adottato per il PNRR, mediante l'inserimento di: a) dati di avanzamento finanziario; b) documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento; c) ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento; d) indicatori di progetto con specifico riferimento agli obiettivi e al cronoprogramma di spesa e procedurale. 4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il Ministero procedera' all'erogazione delle somme ammesse a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del presente articolo, all'esito delle verifiche in ordine alla regolarita' amministrativo-contabile ed al conseguimento degli indicatori collegati agli obiettivi del progetto, coerentemente al cronoprogramma di spesa e procedurale. 5. Il finanziamento concesso verra' erogato esclusivamente al soggetto proponente, che ripartira' tra gli eventuali soggetti co-proponenti, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero. 6. Il proponente e' tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla scheda tecnica, cosi' come approvata. 7. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo. 8. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche' il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformita' con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241. 9. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto a), dell'art. 8, il Ministero si riserva la possibilita' di adottare opzioni semplificate in materia di costi. 10. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto e) dell'art. 8, il soggetto attuatore dovra' darne evidenza analitica, in contabilita' separata. 11. Le erogazioni in favore dei soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.