Art. 13 
 
               Modalita' di erogazione del contributo 
                    e rendicontazione delle spese 
 
  1. E' facolta' del soggetto proponente richiedere l'anticipo per un
ammontare massimo non superiore al  10%  del  contributo  totale  del
progetto  al  momento  della  sottoscrizione   dell'atto   d'obbligo.
L'anticipo sara' erogato esclusivamente al soggetto  proponente,  che
lo ripartira' tra  gli  eventuali  soggetti  co-proponenti  entro  il
quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero. 
  2. Il  proponente  produce,  con  cadenza  bimestrale,  secondo  la
metodologia indicata dal Ministero mediante l'utilizzo di strumenti e
modalita' di tipo telematico, la  domanda  di  rimborso,  comprensiva
dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di
riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai
fini  del  monitoraggio  e  dei  controlli,  per  conto  anche  degli
eventuali soggetti co-proponenti. 
  3.    Ai    fini    del    monitoraggio     e     dei     controlli
amministrativo-contabili a norma dell'art. 22  del  regolamento  (UE)
2021/241, il  soggetto  proponente  sara'  tenuto  ad  alimentare  il
sistema informativo adottato per il PNRR, mediante l'inserimento di: 
    a) dati di avanzamento finanziario; 
    b) documentazione specifica  relativa  a  ciascuna  procedura  di
affidamento; 
    c) ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento; 
    d)  indicatori  di  progetto  con  specifico   riferimento   agli
obiettivi e al cronoprogramma di spesa e procedurale. 
  4. Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
rimborso, il Ministero procedera' all'erogazione delle somme  ammesse
a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del presente
articolo,  all'esito  delle  verifiche  in  ordine  alla  regolarita'
amministrativo-contabile  ed  al   conseguimento   degli   indicatori
collegati   agli   obiettivi   del   progetto,    coerentemente    al
cronoprogramma di spesa e procedurale. 
  5. Il  finanziamento  concesso  verra'  erogato  esclusivamente  al
soggetto  proponente,  che  ripartira'  tra  gli  eventuali  soggetti
co-proponenti,  le  somme   effettivamente   sostenute   e   ritenute
ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo  da
parte del Ministero. 
  6. Il proponente e' tenuto a produrre, congiuntamente alla  domanda
di rimborso relativa al saldo finale, la  relazione  tecnica  finale,
comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto
dalla scheda tecnica, cosi' come approvata. 
  7. Le spese incluse nelle domande di  rimborso  sono  sottoposte  a
verifiche, se del caso  anche  in  loco,  da  parte  delle  strutture
deputate al controllo. 
  8. Al fine  di  garantire  la  tutela  degli  interessi  finanziari
dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi,  di
casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche'  il  recupero
di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non  corretto,  le
strutture coinvolte  a  diversi  livelli  di  controllo  eseguono  le
verifiche in  conformita'  con  quanto  stabilito  dall'art.  22  del
regolamento (UE) 2021/241. 
  9. Per quanto attiene alla rendicontazione  dei  costi  di  cui  al
comma  2,  punto  a),  dell'art.  8,  il  Ministero  si  riserva   la
possibilita' di adottare opzioni semplificate in materia di costi. 
  10. Per quanto attiene alla rendicontazione dei  costi  di  cui  al
comma 2, punto e) dell'art. 8, il  soggetto  attuatore  dovra'  darne
evidenza analitica, in contabilita' separata. 
  11. Le erogazioni in favore dei soggetti attuatori sono subordinate
e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da
parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.