Art. 19 Potere sostitutivo 1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del presente avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione degli stessi, comportera' il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.