Art. 5 
 
                 Rigetto della domanda e correzione 
                        di eventuali anomalie 
 
  1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta
oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4, del  presente  decreto,
determinera' l'esclusione  della  varieta'  candidata  dal  piano  di
semina dell'anno in corso  e  il  suo  inserimento  nella  successiva
stagione di semina. 
  2. Il Ministero, qualora la  domanda  non  risulti  completa  delle
informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, provvedera' a notificare
l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel  caso  in  cui
siano  riscontrate  anomalie,  a  notificare  le  necessarie   azioni
correttive da apportare.