Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'articolo  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 300  milioni  di  euro  per  l'anno  2021".  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre 2018, con la  quale  il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42 del   2004,   nonche'   dei   vincoli    inderogabili    derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, in particolare l'art. 4; 
  Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante
«Indirizzi  per  l'esercizio  dei   poteri   commissariali   di   cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n.  76
recante  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale", convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120»; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
    l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli
2 e 3; 
  Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR)
ai sensi dell'ordinanza n. 107 del  22  agosto  2020,  approvata  con
apposita delibera di consiglio comunale del Comune  di  Pieve  Torina
del 13 febbraio 2021; 
  Considerato che la proposta di PSR, e' focalizzata  sul  ripristino
delle opere del capoluogo e  mette  altresi'  in  luce  l'interazione
della ricostruzione di tali opere  con  quelle  private  grazie  alla
creazione  di  spazi  idonei  ad  allestire  aree  di  cantiere,   al
ripristino di  sottoservizi,  nonche'  alla  migliore  organizzazione
delle cantierizzazioni; 
  Considerato, in particolare, che la proposta di PSR evidenzia  come
il ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi comunali e  gli
interventi di ripristino  dei  dissesti  fluviali,  sono  considerati
prioritari ed urgenti in quanto interferiscono con  l'esecuzione  dei
lavori della ricostruzione privata; 
  Considerato che nel capoluogo  di  Pieve  Torina  sono  stati  gia'
realizzati, ovvero risultano in  fase  di  realizzazione,  importanti
interventi, sia di edilizia privata, sia di edilizia pubblica; 
  Considerato che, pertanto, in un contesto che vede gia' avviato  lo
sviluppo degli edifici pubblici e privati, si rende  necessario  dare
immediato avvio anche  alla  ricostruzione  dell'abitato  del  centro
storico, borgo antico con forte  connotazione  di  carattere  storico
culturale, al fine di consentire la rinascita del tessuto sociale  ed
economico per la definitiva ripresa della vita della citta'; 
  Considerato che, a tal fine, sulla base degli  obiettivi  contenuti
nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottata dal
consiglio comunale di Pieve Torina: 
    si  rende  necessario  identificare   gli   interventi   pubblici
prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed
i servizi  primari  per  la  riedificazione  complessiva  del  centro
storico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale,  nonche'
coniugare la realizzazione sinergica degli  edifici  privati  con  la
fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; 
    a complemento della realizzazione dei  servizi  primari,  risulta
altresi' indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli edifici che
costituivano per il centro storico un rilevante  riferimento  per  la
vita sociale, economica e culturale della  cittadinanza,  consentendo
una piena rigenerazione della comunita' cittadina; 
  Vista la nota n. 7268 del 4 giugno 2021 con la quale il  Comune  di
Pieve Torina evidenzia la necessita'  di  uno  stretto  coordinamento
degli interventi di edilizia privata e pubblica, in  particolare  con
riferimento al ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi nel
centro storico del capoluogo e, a tal fine, richiede la  possibilita'
di adottare provvedimenti opportuni anche  finalizzati  ad  eventuali
interventi sostitutivi; 
  Ritenuto  necessario,  per  i  motivi  sopracitati,  coordinare  le
attivita' dei  privati  al  fine  di  corrispondere  all'esigenza  di
unitarieta' della ricostruzione e all'elenco  delle  priorita',  come
individuati dalla proposta  di  PSR,  e  di  rispettare  pertanto  le
tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione anche in deroga alle
disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze
commissariali  relativi  alla  disciplina  sulla   costituzione   dei
consorzi e delle modalita' di  esecuzione  dei  lavori  privati,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di
trattamento,  proporzionalita'  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate a tal fine; 
  Considerato che l'art. 48  del  decreto-legge  31  maggio  2021  in
relazione  alle  procedure  afferenti  agli   investimenti   pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati   dai   fondi   strutturali
dell'Unione europea, consente, in deroga a quanto previsto  dall'art.
59, commi 1, 1-bis e 1ter, del decreto legislativo n.  50  del  2016,
l'affidamento di progettazione  ed  esecuzione  dei  relativi  lavori
anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di
cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  la  realizzazione  dei  sottoservizi,  in  quanto
propedeutica alla ricostruzione pubblica e  privata,  e'  di  estrema
urgenza ed e' pertanto necessario prevedere modalita' di  affidamento
ed  esecuzione  accelerate  e  semplificate  in  analogia  a   quanto
stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Considerato che il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica,
come disciplinato dall'art. 23 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, e' connotato da un sufficiente grado  di  dettaglio  e  da  una
analisi comparativa delle diverse soluzioni in  termini  di  costi  e
benefici  per  la  collettivita'  e  della  qualita'  ed   efficienza
energetica  dell'opera,  essendo  richiesto  anche  il  rispetto  dei
vincoli idrogeologici, sismici e forestali; 
  Considerato che la proposta di PSR  prevede,  tra  gli  altri,  gli
interventi relativi a: 1. ripristino sottoservizi  del  Capoluogo  di
proprieta' comunale e zone adiacenti ivi  compresi  il  completamento
delle  aree  viarie,  slarghi  e  piazze  interessati  dai   suddetti
interventi sui sottoservizi; 2. demolizione e ricostruzione  edificio
scolastico ex scuola  media;  3.  costruzione  nuova  palestra/centro
civico in via Alcide de Gasperi; 4.  recupero  impianti  sportivi  in
viale Marconi; 5. messa in sicurezza sponde fluviali - tratti  urbani
e 6. delocalizzazione teatro comunale; 
  Vista la nota con nota prot.n. 2991 del 5 marzo 2021  e  successiva
integrazione prot.n. 4258 del 2 aprile 2021, con le quali il  sindaco
del Comune di  Pieve  Torina  ha  chiesto  l'attivazione  dei  poteri
commissariali speciali  per  gli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza; 
  Viste le note del 28 giugno 2021 nn. CGRTS  0020182-A-28/06/2021  e
CGRTS 0020219-A-28 giugno 2021, con le  quali  il  sindaco  di  Pieve
Torina evidenzia la necessita' di inserire specifiche disposizioni  e
deroghe per l'accelerazione della ricostruzione  privata  nonche'  la
richiesta di valutare una  diversa  stima  presuntiva  degli  importi
necessari per l'attuazione degli interventi, nonche' la  nota  dell'8
luglio  2021  n.  CGRTS  0022618-A-12  luglio  2021   di   specifiche
disposizioni per la demolizione  e  la  rimozione  delle  macerie  di
edifici pubblici o privati di interesse pubblico; 
  Considerato che la delocalizzazione del  teatro  comunale  come  da
proposta di PSR approvata con delibera  consiliare  risulta  compreso
nel  Programma  di  ricostruzione  delle  opere  pubbliche   di   cui
all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo di  euro
1.017.600,00; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria condotta  congiuntamente  dall'USR
Marche, dal  Comune  di  Pieve  Torina  e  dalla  struttura  del  sub
Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) la ricostruzione del Comune di Pieve Torina e' di  particolare
complessita'  in  quanto  e'  necessario  un  continuo  coordinamento
logistico e temporale tra gli  interventi  unitari  di  ricostruzione
degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi
dell'art. 11, comma  8,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  gli
interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto  e  gli
interventi di ricostruzione delle infrastrutture a  rete  relative  a
viabilita' e sottoservizi; 
    b) l'elevato danneggiamento del territorio, le funzioni  che  gli
edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente  vocate
ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura
degli  interventi  di  carattere  propedeutico   alla   ricostruzione
pubblica  e  privata  rendono  necessario  un  intervento   unitario,
accelerato e prioritario al fine di  ricostituire  le  condizioni  di
benessere e sviluppo della citta'; 
    c) i sottoservizi e la messa in sicurezza delle  sponde  fluviali
sono opere lineari prioritarie  e  propedeutiche  alla  ricostruzione
privata, in parte gia' avviata, e fondamentali per la  sicurezza  dei
veicoli che  transitano  sulle  strade  che  fiancheggiano  i  tratti
danneggiati dei fiumi; 
    d) la riparazione dei sottoservizi necessari per il rientro nelle
abitazioni ricadenti nelle aree di interesse e per la  ripresa  della
vita nella citta', nonche' il ripristino delle pavimentazioni viarie,
degli slarghi e  delle  piazze  strettamente  collegate  ai  suddetti
sottoservizi, sono  interventi  connessi  a  quelli  sugli  aggregati
privati del centro storico cui  la  proposta  di  PSR  ha  attribuito
priorita' nella ricostruzione; 
    e) la ricostruzione della scuola media del Comune di Pieve Torina
riveste pertanto carattere di urgenza per consentire  lo  svolgimento
delle attivita' in spazi adeguati, la rinascita della citta', per  la
funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che
la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi,  anche  sul
piano  sociale,  derivanti  dalla  situazione  pandemica,  rendendosi
necessario garantire agli studenti,  docenti  e  al  personale  della
scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le
attivita' che vi si svolgono, anche atteso che il  plesso  scolastico
rappresenta punto di riferimento per l'intera  zona  e  per  i  Paesi
limitrofi nei quali non e' presente la scuola media; 
    f) e' necessario ricostruire la palestra/centro civico al fine di
consentire la ripresa della  regolare  attivita'  scolastica  nonche'
mettere  a  disposizione  un  luogo  di  aggregazione  per  tutta  la
comunita'. L'intervento e' urgente per la ripresa socio-economica del
territorio comunale  e  limitrofo,  e  consente  il  completamento  e
potenziamento   dell'offerta   formativa   scolastica   mediante   la
possibilita' di introdurre  attivita'  complementari  alle  ordinarie
attivita'; 
    g) e' necessario e urgente dotare il  territorio  di  uno  spazio
idoneo per la ripresa delle attivita' culturali e degli  eventi,  che
possa accogliere anche la cittadinanza in  occasione  degli  incontri
finalizzati  al  coinvolgimento  nel   processo   di   ricostruzione.
L'intervento presenta aspetti di criticita' per  le  interconnessioni
con la presenza di strutture temporanee dove sono state delocalizzate
attivita' produttive e servizi alla cittadinanza; 
    h) la riparazione dei  danni  alle  infrastrutture  del  reticolo
idrografico e' critica e urgente per il rischio di cedimento di opere
di controterra o  dei  piani  viari,  suscettibile  di  aumentare  in
relazione  al  possibile  aggravamento  del   dissesto   per   eventi
meteorologici avversi. La progettazione e l'esecuzione del ripristino
dei dissesti franosi, in particolare delle sponde fluviali, hanno una
rilevanza ai fini della riconfigurazione dei  terreni  di  pertinenza
degli immobili distrutti dal fenomeno sismico, che in piu'  casi  non
presentano la  distanza  dal  fiume  prevista  dalla  normativa.  Nel
capoluogo si rilevano almeno dieci  tratti  fluviali  urbani,  per  i
quali si riscontrano difficolta'  nell'intervenire  sull'edificato  a
causa  della  loro  presenza.  Detti  interventi   sono   considerati
prioritari ed urgenti in quanto interferiscono con  l'esecuzione  dei
lavori della ricostruzione privata; 
    i)  la  ricostruzione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli  effetti
dell'ordinanza  n.  110  del  21  novembre   2020   per   i   vincoli
paesaggistici presenti su tutto il territorio comunale, per il numero
di  soggetti  coinvolti  e  per  le  interconnessioni  e  interazioni
funzionali con gli altri edifici sia pubblici  che  privati  presenti
nella stessa zona; 
  Considerato che dalla relazione del emerge che gli  approfondimenti
di carattere geometrico ed economico degli interventi evidenziano  la
funzionalita' degli stessi al recupero del  capoluogo,  definendo  la
dimensione di ciascun intervento e il relativo costo; 
  Considerato che dalla relazione  del  sub  Commissario  emerge  che
attualmente le classi della scuola media  ed  i  relativi  laboratori
sono ospitati provvisoriamente nell'edificio della scuola  elementare
insieme agli uffici amministrativi in  spazi  ridotti  rispetto  alle
reali esigenze operative e senza gli spazi accessori necessari per il
completamento dell'offerta formativa insufficienti ad ospitare,  come
antecedentemente al sisma, anche i servizi  delle  scuole  di  alcuni
comuni limitrofi come rappresentato dall'amministrazione comunale. La
ricostruzione del nuovo  edificio  consentira'  la  regolare  ripresa
delle funzioni didattiche, amministrative, archivistiche, nonche' una
migliore funzionalita' degli spazi per i  laboratori,  gli  spazi  di
condivisione, gli spazi ludici cosi' come previsto dalle linee  guida
della buona scuola anche alla luce dell'emergenza sanitaria  COVID-19
che ha indotto un ripensamento delle dimensioni  degli  spazi  e  del
trattamento dell'aria; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di ripristino dei
sottoservizi e la  riparazione  dei  danni  alle  infrastrutture  del
reticolo idrografico sono propedeutici e strettamente  connessi  alla
ricostruzione  privata  e  che,  pertanto,  si  rende  necessario  un
programma  di  recupero  unitario  e  coordinato  tra   ricostruzione
pubblica e privata; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto  gli  interventi  relativi  a
ripristino sottoservizi del capoluogo e zone adiacenti, demolizione e
ricostruzione edificio scolastico ex scuola media, costruzione  nuova
palestra/centro civico in via Alcide de  Gasperi,  recupero  impianti
sportivi in viale Marconi, messa in sicurezza sponde fluviali  tratti
urbani e delocalizzazione teatro comunale, si qualificano come  opere
e lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Considerato che l'intervento  relativo  alla  delocalizzazione  del
teatro comunale risulta compreso nel Programma di ricostruzione delle
opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del  2020
per un importo di euro 1.017.600,00; 
  Considerato che gli interventi di cui alla  presente  ordinanza  si
qualificano come opere e lavori urgenti e di  particolare  criticita'
come inseriti nella proposta di PSR approvata  dal  Comune  di  Pieve
Torina per un importo  previsionale  stimato  indicato  a  fianco  di
ciascuno di  essi:  ripristino  sottoservizi  del  capoluogo  importo
previsionale stimato 6.000.000,00 euro; edificio scolastico ex scuola
media importo previsionale stimato 3.900.000,00 euro; Palestra/Centro
civico  in  via  Alcide  de  Gasperi  importo  previsionale   stimato
1.038.000,00  euro;  impianti  sportivi  in  viale  Marconi   importo
previsionale stimato euro 2.200.000,00; dissesti  sponde  fluviali  -
tratti urbani importo previsionale stimato 3.300.000.00 euro;  teatro
comunale importo previsionale stimato da ordinanza 109 del 2020  euro
1.017.600,00 euro e stimato 1.330.000,00 euro (incremento  312.400,00
euro); 
  Considerato che dall'istruttoria citata  emerge  la  necessita'  di
aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 gli
interventi ricompresi nella proposta di PSR  relativi  al  ripristino
dei sottoservizi  del  capoluogo  e  zone  adiacenti,  demolizione  e
ricostruzione edificio scolastico ex scuola media, costruzione  nuova
palestra/centro civico in via Alcide de Gasperi, messa  in  sicurezza
sponde fluviali - tratti urbani, per un importo  complessivo  stimato
di euro 16.950.400,00; 
  Considerato che dall'istruttoria citata  emerge  che  gli  impianti
sportivi hanno subito il danneggiamento della struttura geodetica, le
dislocazioni dei muretti di sostegno dei  campetti,  lesioni  diffuse
alle superfici dei campetti, l'inagibilita' degli spogliatoi, lesioni
alla piscina, e pertanto non sono piu' funzionanti anche  atteso  che
il tempo trascorso in stato di abbandono ha contribuito ad  aggravare
il degrado dell'area; 
  Considerato che dall'istruttoria citata  emerge  la  necessita'  di
incrementare di  euro  255.000,00  le  risorse  finanziarie  previste
dall'ordinanza n. 109  del  2020  per  il  teatro  comunale  come  da
progetto approvato dall'USR per un importo complessivo stimato pari a
euro 1.272.600,00; 
  Ritenuto di  approvare  il  Piano  degli  interventi  integrato  di
ricostruzione delle  strutture  del  Comune  di  Pieve  Torina,  come
indicati nell'allegato n.  1  alla  presente  ordinanza,  nel  limite
massimo di euro 16.950.400,00; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto Sisma, prevede programmi di interventi di  demolizione  degli
edifici pubblici e privati che saranno oggetto di  ricostruzione,  di
cui   e'   prevista   la   totale   demolizione   ai    fini    della
ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione  volontaria  ove
ammissibili; 
  Ritenuto che gli interventi di ricostruzione  comprendono  anche  i
casi di delocalizzazione  degli  edifici  o di  cessione  volontaria,
previo indennizzo, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  45  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne
sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici  e  privati  nei  centri  storici  dei  comuni  maggiormente
colpiti, e in particolare del Comune di Pieve Torina  individuati  ai
sensi  dell'ordinanza  n.  101/2020,  presentano  i  caratteri  della
«urgenza» e della «particolare criticita'», ai  sensi  dell'art.  11,
secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito
con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  poiche'
riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di
cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e
delle macerie presenti; 
  Considerato che la demolizione e  la  rimozione  delle  macerie  e'
necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire  o  per  la
presenza  di  macerie   che   rendono   impediscono   di   fatto   la
ricostruzione; 
  Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie  interessa
edifici  in  parte  pubblici  e  in  parte  privati  ed  e'  pertanto
necessario  disciplinare  gli  aspetti  relativi  alle  modalita'  di
rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Pieve Torina  e
comportano necessariamente anche lo svolgimento  delle  attivita'  di
selezione, trattamento, e trasporto  delle  macerie  e  degli  inerti
edilizi nell'ambito della programmazione  pubblica  finalizzata  allo
stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo  i  canoni  dell'economia
circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati  negli  anni  trascorsi  dal  sisma  ad  oggi,  che   tali
interventi  non  possano  essere  lasciati  all'iniziativa   e   alla
responsabilita' dei singoli  proprietari  che,  peraltro,  dovrebbero
intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione  mentre,
in una  seconda  fase,  ossia  in  un  tempo  successivo,  dovrebbero
re-intervenire   ai   fini   della   ricostruzione,   in   tal   modo
determinandosi un notevole  aggravio  procedimentale,  oltre  che  di
costi e di tempi di esecuzione; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici  di
culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della  selezione
e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai  fini  di
quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del
2016 e che dunque debbano essere  finanziati  con  le  risorse  della
contabilita'  speciale,   ai   sensi   dell'art.   4   del   predetto
decreto-legge n. 189  del  2016,  sottraendo  il  relativo  costo  di
demolizione   dai   contributi   riconosciuti    nell'ambito    della
ricostruzione  privata,   con   cio'   realizzandosi   un   risparmio
nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato infine che gli interventi di demolizione degli  edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e
privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi  da  parte  del
competente Comune di Pieve Torina, con delibera consiliare, entro  il
termine di trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  ordinanza,  anche  al  fine  delle  indicazioni  di  natura
programmatica  necessarie  all'esecuzione  dei   lavori,   ai   sensi
dell'art. 2 della presente ordinanza; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del Comune  di  Pieve  Torina
sia nel capoluogo che nelle  frazioni  e  comportano  necessariamente
anche lo svolgimento delle attivita'  di  selezione,  trattamento,  e
trasporto delle macerie e  degli  inerti  edilizi  nell'ambito  della
programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e  al  riutilizzo
di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione
delle autorizzazioni di legge; 
  Considerato che  la  ricostruzione  del  centro  storico  di  Pieve
Torina,  in  quanto  finalizzata  al  ripristino   delle   componenti
morfologiche  e  di  figura  che  costituivano  la   sostanza   della
architettura  della  citta',  comporta  implicazioni  sul  piano  del
diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento  alla  rimozione
delle macerie degli edifici  privati,  ricostituzione  del  tracciato
viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e
pertanto si rende  necessario  disciplinare  il  coordinamento  degli
interventi e l'adozione  di  provvedimenti  appropriati  al  fine  di
rispettare  le  tempistiche  e  l'effettivita'  ed  efficienza  della
ricostruzione anche privata, facendo prevalere le  esigenze  connesse
al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla
sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica  e  privata,  nel
rispetto   dei   principi   di   proporzionalita',   adeguatezza    e
ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture del Comune di Pieve Torina ai  sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo  in  ragione  della  sua   competenza   ed
esperienza professionale; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi e della proprieta' degli stessi, individuare il Comune  di
Pieve Torina, che presenta i necessari requisiti di idoneita',  quale
soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore  per  la
ricostruzione; 
  Considerato che il Comune di Pieve Torina attesta di  aver  gestito
negli ultimi  tre  anni  appalti  di  lavori  per  alcuni  interventi
analoghi  a  quelli  della  presente  ordinanza  e  per  un   importo
complessivo di euro 12.724.701,79 pari al 73  per  cento dell'importo
dei lavori di cui sempre alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla citata relazione  emerge  che  il  Comune  di
Pieve  Torina  e'  organizzato  con  una  apposita  struttura  lavori
pubblici composta da sette unita' di personale con profilo tecnico  e
con esperienza pluriennale; 
  Considerato altresi' che il personale in organico a tali  strutture
consente la gestione dell'intervento da parte  del  Comune  di  Pieve
Torina rendendosi  necessario  un  limitato  supporto  di  specifiche
professionalita' esterne di complemento; 
  Ritenuto pertanto che Comune di Pieve Torina presenti  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere  le
funzioni di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020 il
soggetto   attuatore   possa   essere   supportato   da    specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art.  101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
deve essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Considerato  che  dalla  citata  relazione  emerge  che  sussistono
interventi, determinanti e propedeutici per  impostare  nel  migliore
dei modi le opere indicate nella presente ordinanza  quali  a  titolo
esemplificativo: la cantieristica, la viabilita',  lo  stoccaggio  di
materie  prime,  lo  stoccaggio  separato  e  ordinato  dei   rifiuti
provenienti dalle attivita' cantieri quali plastica, legno,  acciaio,
inerti, la sistemazione di servizi igienici e uffici temporanei. Tali
interventi possono richiedere l'affidamento  diretto  dei  lavori  al
fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica
di affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della
concorrenza,  anche  in  considerazione  dell'attuale   momento   che
caratterizza   il   mercato,   ed   e'   pertanto   utile   procedere
all'affidamento diretto in deroga  ai  limiti  di  cui  all'art.  36,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020
nel riconoscere particolare rilevanza,  tra  gli  altri,  al  settore
dell'edilizia scolastica  ed  agli  interventi  su  edifici  pubblici
destinati  ad  attivita'  istituzionali,  prevede  che  «le  stazioni
appaltanti,  per  l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di
lavori, servizi e forniture  nonche'  dei  servizi  di  ingegneria  e
architettura,   inclusa   l'attivita'   di   progettazione,   e   per
l'esecuzione dei  relativi  contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni
disposizione  di  legge»  rafforzando  pertanto  in  tali   casi   la
possibilita' di derogare alle procedure ordinarie; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016 e alla possibilita' di  esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di gara il progetto  definitivo  o
di fattibilita' tecnico-economica, fissando al  contempo  un  termine
tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori; 
  Ritenuto di derogare all'art. 31 del decreto legislativo n. 50  del
2016  allo  scopo  di  consentire  al  Comune  di  Pieve  Torina   di
individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche
estranei all'organizzazione dell'ente, alla luce della  tempestivita'
richiesta  dalla  criticita'  ed  urgenza  che   caratterizzano   gli
interventi da realizzare nel Comune di Pieve Torina; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Vista la delibera  ANAC  n.  483  del  23  maggio  2018  in  merito
all'applicazione  dell'accordo-quadro,  ai  sensi  dell'art.  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori  anche  di
nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo  a  quelli  di
manutenzione come previsto dalla legislazione previgente; 
  Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini  di
flessibilita' e abbattimento dei tempi procedurali,  consentire,  ove
ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo  quadro  con  uno  o  piu'
operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli  svantaggi  da
esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare; 
  Ritenuto di estendere fino alla  conclusione  degli  interventi  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto di dover derogare all'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge
n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema  cd.  di  inversione
procedimentale  anche  per  le  procedure  negoziate  applicando   la
procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  al  soggetto
attuatore e degli strumenti di monitoraggio sopracitati e che  a  tal
fine possa essere reso disponibile, con oneri  a  carico  dei  quadri
economici degli  interventi  da  realizzare  come  individuati  dalla
presente ordinanza, un importo  pari  al  2  per  cento  dell'importo
complessivo dell'intervento; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1. In coerenza con gli interventi indicati nella proposta di PSR di
cui alla delibera consiliare del 13 febbraio 2021, comprensivi  anche
degli interventi in corso di realizzazione, ai sensi  delle  norme  e
delle  disposizioni  richiamate  in  premessa,  sono  individuati   e
approvati come urgenti e di particolare criticita' gli interventi  di
ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture siti in Comune  di
Pieve Torina, meglio descritti nella relazione  del  sub  Commissario
richiamata in premessa, di cui allegato n. 1 alla presente  ordinanza
con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, di seguito riassuntivamente  indicati  con  la  relativa
stima previsionale delle spese: 
    1.  sottoservizi  del  capoluogo:  importo  previsionale  stimato
6.000.000,00 euro; 
    2.  ricostruzione  edificio  scolastico  scuola  media:   importo
previsionale stimato 3.900.000,00 euro; 
    3. ricostruzione palestra/centro civico in via Alcide De Gasperi:
importo previsionale stimato 1.038.000,00 euro; 
    4.  recupero  impianti  sportivi  in   viale   Marconi:   importo
previsionale stimato 2.200.000,00 euro; 
    5.  ripristino  sponde  fluviali   -   tratti   urbani:   importo
previsionale stimato 3.300.000,00 euro; 
    6. ricostruzione teatro comunale di  valore  complessivo  importo
1.330.000,00 euro, comprensivo delle opere di urbanizzazione, di  cui
euro 1.017.600,00 euro gia' finanziato da ordinanza n. 109 del 2020; 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali in una visione  coerente  e  unitaria,
propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 
  3. Gli importi di cui al  comma  1  sono  stati  individuati,  come
risulta dalla relazione  di  cui  all'allegato  n.  1  alla  presente
ordinanza mediante stima  parametrica  delineata  congiuntamente  con
l'USR Marche, prendendo a base  specifici  valori  di  riferimento  o
avvalendosi di preliminari  computi  metrico  estimativi  per  meglio
inquadrare la stima dell'importo complessivo. Per  la  determinazione
delle misure relative alle opere lineari,  ai  sottoservizi  e  delle
lunghezze dei tratti interessati da dissesti la stima ha tenuto conto
delle evidenze acquisite con l'ausilio di foto e sopralluoghi  o  con
apposita strumentazione. 
  4. Al fine di acquisire le valutazioni tecniche necessarie  per  il
ripristino dei dissesti sponde fluviali urbane nei tratti  aggiuntivi
rispetto a quelli di  cui  al  punto  5  del  comma  1,  il  soggetto
attuatore  provvede  alle  attivita'  di   progettazione   necessarie
finalizzate ad individuare le alternative progettuali di dimensione e
tipologia di intervento, anche in relazione al  riassetto  funzionale
complessivo  dell'intero  tratto.  A   tal   fine   puo'   provvedere
all'affidamento degli incarichi di progettazione entro i limiti di un
importo stimato di  euro  200.000  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 10. 
  5. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 4  risultano  essere
di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020 per  i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario   redatta    a    seguito
dell'istruttoria congiunta con il Comune di  Pieve  Torina  e  l'USR-
Marche in quanto; 
    a) sono relativi ad edifici scolastici per i quali e'  necessario
l'intervento  per  consentire  la  rinascita  della  citta',  per  la
funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che
la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi,  anche  sul
piano  sociale,  derivanti  dalla  situazione  pandemica,  rendendosi
necessario garantire agli studenti,  docenti  e  al  personale  della
scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le
attivita' che vi si svolgono. Inoltre gli edifici,  attesa  anche  la
loro dimensione e capienza, oltre ad essere sede di servizi educativi
costituiscono elemento aggregativo per la citta' accogliendo funzioni
indispensabili  integrative  e  connesse   al   servizio   scolastico
preesistente, fondamentali in relazione al mutato  contesto  sociale.
Inoltre l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando
un grave disagio, di talche' si  rende  necessario  garantire  quanto
prima la ripresa  piena  ed  effettiva  delle  attivita'  scolastiche
attraverso la disponibilita' di adeguati  spazi  oggi  esigui  e  non
congrui con le necessita', in particolare nell'attuale situazione  di
emergenza epidemiologica da Covid-19; 
    b) si tratta di opere lineari prioritarie  e  propedeutiche  alla
ricostruzione privata, e fondamentali per la  sicurezza  dei  veicoli
che transitano lungo le strade che fiancheggiano i tratti danneggiati
dei fiumi, nonche' connesse agli interventi sugli  aggregati  privati
del centro storico cui la proposta di  PSR  ha  attribuito  priorita'
nella ricostruzione al fine di ripristinare i servizi per la  ripresa
della vita nella citta'; 
    c) per la  ripresa  socio-economica  del  territorio  comunale  e
limitrofo e' urgente restituire uno  spazio  ad  uso  collettivo  che
possa ospitare eventi e iniziative  tali  da  favorire  il  senso  di
appartenenza al territorio e ritrovarne l'identita', costituendo  una
rilevante opportunita' di aggregazione per la popolazione recuperando
tutte le strutture preesistenti danneggiate dal sisma. E'  necessario
e urgente dotare il territorio di uno spazio idoneo  per  la  ripresa
delle attivita' culturali e degli eventi, che possa accogliere  anche
la  cittadinanza  in  occasione   degli   incontri   finalizzati   al
coinvolgimento nel processo di ricostruzione.  L'intervento  presenta
aspetti di criticita' per le  interconnessioni  con  la  presenza  di
strutture  temporanee  dove  sono   state   delocalizzate   attivita'
produttive e servizi alla cittadinanza; 
    d) la riparazione dei  danni  alle  infrastrutture  del  reticolo
idrografico e' prioritaria  e  urgente  in  quanto  interferisce  con
l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata, per  il  rischio
di cedimento di opere di controterra o dei piani viari,  suscettibile
di aumentare in relazione al possibile aggravamento del dissesto  per
eventi meteorologici avversi. La  progettazione  e  l'esecuzione  del
ripristino  dei  dissesti  franosi,  in  particolare   delle   sponde
fluviali, hanno una rilevanza  ai  fini  della  riconfigurazione  dei
terreni di pertinenza degli immobili distrutti dal fenomeno sismico. 
  3. La ricostruzione degli edifici scolastici, del teatro del Comune
di Pieve Torina e relative riqualificazioni viarie e fluviali nonche'
la ricostruzione dei sottoservizi, riveste carattere di criticita' ai
sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del  21  novembre  2020
per il numero  di  soggetti  coinvolti,  per  le  interconnessioni  e
interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui  alla
presente  ordinanza,  in  gran  parte  particolarmente  complessi  in
relazione alle loro caratteristiche, con  altri  edifici  pubblici  e
privati. 
  4. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti del comune, l'USR ed il sub Commissario, nell'allegato
n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita' di progettazione, alle altre  spese  tecniche  ed  alle
prestazioni     specialistiche      derivanti      dall'effettuazione
dell'intervento.