Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione dell'unitarieta' degli interventi, il Comune di Pieve
Torina e' individuato quale soggetto attuatore  degli  interventi  di
cui all'art. 1. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  il  Comune  di  Pieve  Torina  e'
considerato  soggetto  attuatore  idoneo  ai   sensi   dell'ordinanza
commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in  premessa,
in quanto ha attestato: 
    a) che il comune negli  ultimi  tre  anni  ha  gestito  contratti
pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a  euro
12.724.701,79  pari  al  73  per  cento dell'importo  dei  lavori  di
presente ordinanza; 
    b) che nell'organigramma del Comune di Pieve Torina  e'  presente
apposita struttura tecnica composta da sette unita' di personale  con
profilo tecnico e con esperienza pluriennale. 
  3.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui  alla  presente
ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari  all'affidamento
dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  all'approvazione  del
progetto,  alla  dichiarazione  di  pubblica   utilita'   finalizzata
all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove
necessarie.