Art. 3 Individuazione del soggetto attuatore 1. In ragione dell'unitarieta' degli interventi, il Comune di Pieve Torina e' individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Pieve Torina e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato: a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a euro 12.724.701,79 pari al 73 per cento dell'importo dei lavori di presente ordinanza; b) che nell'organigramma del Comune di Pieve Torina e' presente apposita struttura tecnica composta da sette unita' di personale con profilo tecnico e con esperienza pluriennale. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.