Art. 5 
 
             Disposizioni procedimentali e autorizzative 
                per la realizzazione degli interventi 
 
  1. Per i motivi di cui in premessa,  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze  del
Commissario straordinario n. 109 e  110  del  21  novembre  2020,  il
soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art.  1,
secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei  principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo  50
del 2016 e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle  soglie
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'
consentito, in deroga all'art. 36 comma  2  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  e  in  deroga
all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021 e' consentito ricorrere,
in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, alla procedura negoziata  consultando  almeno  cinque
operatori economici individuati in base  ad  indagini  di  mercato  o
tramite elenchi di operatori economici  ai  fini  di  ottenere  dati,
informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da parte
del mercato negoziando successivamente con uno  o  piu'  di  essi  le
condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della  procedura
di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
    d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di
importo  superiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge
n. 77 del 2021, e'  consentito  ricorrere  alla  procedura  negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art.  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui
all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  2. Al fine di ridurre i  tempi  di  verifica  di  congruita'  delle
offerte  anomale,  in  deroga  all'art.  95,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore  puo'  adottare  il
criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e non aventi  carattere  transfrontaliero,
applica l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con
le modalita' di cui dall'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della  rispondenza
degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma
6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara il progetto definitivo. In tal caso entro  e  non  oltre  trenta
giorni  dall'approvazione  dei  progetti,   il   soggetto   attuatore
autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge. 
  5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  6. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. 
  7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione  del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  8. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019,
il soggetto  aggiudicatore  puo'  decidere  che  le  offerte  saranno
esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti,  anche
per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta'
puo' essere esercitata se specificamente prevista  negli  inviti.  Ai
fini  del  controllo  sul  possesso  dei   requisiti   di   capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto  attuatore
verifica la  sussistenza  dei  requisiti  sul  primo  classificato  e
provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un  sorteggio
tra gli altri operatori che  partecipano  alla  procedura  sui  quali
effettuare  i  controlli  segnalando  immediatamente   le   eventuali
irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene
data immediata evidenza a  tutti  gli  offerenti,  nel  rispetto  del
principio di riservatezza. 
  9. Il soggetto attuatore puo' ricorrere all'adesione dei protocolli
energetico ambientali per le  opere  di  particolare  valore  e  agli
strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per  importi
diversi  da  quelli  di  cui   al   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 
  10. Il soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  31  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 ove necessario, puo'  individuare  il  RUP
per singoli interventi tra i  soggetti  idonei  anche  estranei  alla
propria organizzazione,  in  ragione  della  tempestivita'  richiesta
dalla criticita' ed urgenza  che  caratterizzano  gli  interventi  da
realizzare nel Comune di Pieve Torina; 
  11.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  12. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  13. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105,
comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n.  50  del
2016,  tenendo  conto  della  sentenza  della  Corte   di   giustizia
dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63. 
  14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub Commissario. 
  16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza. 
  17. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale  in  misura
superiore a quella di cui  all'art.  113-bis,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni  giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto  per  il  calcolo  della  penale,
mediante utilizzo delle somme  per  imprevisti  indicate  nel  quadro
economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione  dell'appalto  sia
conforme alle obbligazioni assunte. 
  18. Nell'ambito dei lavori  di  rispristino  dell'officiosita'  dei
corsi d'acqua di cui al  punto  5,  del  comma  1,  dell'art.  1,  il
soggetto attuatore puo', con provvedimenti motivati  previa  adeguata
istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri e delle  autorizzazioni
di legge, prevedere la cessione  dei  materiali  litoidi  e  vegetali
risultanti dalle lavorazioni di ripristino anche  eventualmente  alle
imprese aggiudicatarie degli interventi stessi. 
  19. Nell'esecuzione della risagomatura  delle  sponde  fluviali  in
caso  di  irregolarita'  geometriche  o  per  favorire  la   regolare
ricostruzione privata  possono  essere  consentite  modifiche  minime
della sponda nel limite del  2  per  cento rispetto  alla  precedente
sagomatura. 
  20.  Il  soggetto  attuatore,  ove  necessario,  puo'   individuare
appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare  i  fanghi,  i
detriti  e  i   materiali,   definendo,   d'intesa   con   gli   enti
ordinariamente competenti e previa acquisizione dei  pareri  e  delle
autorizzazioni di legge, le modalita' per il loro successivo recupero
ovvero smaltimento. 
  21.  Al  fine  di  accelerare  l'approvazione  dei  progetti  e  la
cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della  presente
ordinanza,  il  soggetto  attuatore  puo'  procedere  all'occupazione
d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o  asservimenti  adottando
tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza  di  due
testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo
restando quanto  disposto  in  materia  di  tutela  dei  diritti  dei
proprietari e di indennita' di esproprio.  La  data  e  l'orario  del
sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di  consistenza  e
del verbale di immissione in possesso  sono  rese  note  a  mezzo  di
avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio  del
comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 
  22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche nel  caso
in cui si  verifichi  la  mancata  corrispondenza  catastale  tra  la
proprieta'  dell'opera  pubblica  e  quella  dell'area  sulla   quale
insiste. 
  23. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, in  deroga
all'art. 21 della legge forestale delle Marche n. 6 del  23  febbraio
2005,   non   e'   richiesta   la   procedura    di    autorizzazione
all'abbattimento dei soggetti arborei necessari all'esecuzione  degli
interventi di cui all'art. 1, ad eccezione degli  esemplari  ad  alto
fusto secolari. 
  24. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza,
agli interventi della ricostruzione  pubblica  nel  Comune  di  Pieve
Torina si applicano le  norme  del  codice  dei  contratti  pubblici,
approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del
decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,   come   convertito   con
modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le  disposizioni
del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021  ove  applicabili  e  piu'
favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali, anche  in  deroga  ai
sensi dell'art. 11, secondo comma, del medesimo decreto-legge. 
  25. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve  essere
effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi  strutturali
con la tutela degli aspetti architettonici, storici  e  ambientali  e
assicurare  una  architettura  ecosostenibile   e   l'efficientamento
energetico.