Art. 6 Modalita' di affidamento degli interventi di ripristino dei sottoservizi 1. In ragione del basso grado di complessita' tecnica delle opere di realizzazione dei sottoservizi e dell'urgenza e propedeuticita' di tali interventi rispetto alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, e' ammesso in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. In tali casi il soggetto attuatore puo' disporre l'esecuzione dei lavori anche prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione dei successivi livelli progettuali. Nei casi di cui al presente comma, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico economica, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. 2. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica di cui al comma 1.