Art. 6 
 
                      Modalita' di affidamento 
           degli interventi di ripristino dei sottoservizi 
 
  1. In ragione del basso grado di complessita' tecnica  delle  opere
di realizzazione dei sottoservizi e dell'urgenza e propedeuticita' di
tali interventi rispetto alla ricostruzione degli edifici pubblici  e
privati, e' ammesso in deroga a quanto previsto dall'art.  59,  commi
1,  1-bis  e  1-ter,  del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016,
l'affidamento di progettazione  ed  esecuzione  dei  relativi  lavori
anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di
cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
purche' sia costituito almeno da una relazione generale,  dall'elenco
dei  prezzi  unitari  delle   lavorazioni   previste,   dal   computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza  e  di  coordinamento  con
l'individuazione  analitica  dei  costi  della   sicurezza   da   non
assoggettare a ribasso. In  tali  casi  il  soggetto  attuatore  puo'
disporre l'esecuzione dei  lavori  anche  prescindendo  dall'avvenuta
redazione e approvazione dei successivi livelli progettuali. Nei casi
di  cui  al  presente  comma,  entro  e  non  oltre   trenta   giorni
dall'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico economica,  il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle  prestazioni  oggetto
di contratto sotto riserva di legge. 
  2. In deroga al decreto del Presidente della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327,  l'accertamento  della  conformita'  urbanistica  delle
opere, l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  la
dichiarazione di pubblica utilita', di cui  ai  capi  II  e  III  del
titolo II, del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001  possono  essere  effettuate  sulla  base  del  progetto  di
fattibilita' tecnico economica di cui al comma 1.