Art. 7 Coordinamento degli interventi con la ricostruzione privata 1. Le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata sono adeguati alle esigenze della ricostruzione unitaria e sinergica secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario. A tal fine, gli interventi di ripristino dei sottoservizi e della connessa pavimentazione viaria, di slarghi e piazze, nonche' di ripristino delle sponde fluviali sono realizzati promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati volto alla accelerazione della ricostruzione allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e di quello delle opere private. 2. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui ai cronoprogramma delle opere pubbliche e delle opere private, come individuati dalla proposta di PSR, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, il comune adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' e adeguatezza al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione e, in particolare: a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, d'intesa con l'USR, eventuali modifiche e aggiornamenti del cronoprogramma delle attivita' di ricostruzione privata, anche in variazione rispetto all'ordine cronologico gia' definito, connesse agli interventi di cui alla presente ordinanza partendo dalle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica; b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati individuati nella proposta di PSR dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria; d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati proponendo all'USR l'individuazione, nel decreto di concessione del contributo, delle tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020; f) con riferimento agli interventi prioritari, il comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio. 3. Con riferimento agli aggregati individuati nella proposta di PSR, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile. 4. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50 per cento piu' uno delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum, purche' la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici. 5. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 6 l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario ad acta, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento. 6. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.