Art. 7 
 
                   Coordinamento degli interventi 
                    con la ricostruzione privata 
 
  1. Le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi  di
ricostruzione pubblica e privata sono adeguati  alle  esigenze  della
ricostruzione  unitaria  e  sinergica  secondo  le  direttive  e   il
coordinamento del sub Commissario. A  tal  fine,  gli  interventi  di
ripristino dei sottoservizi e della connessa  pavimentazione  viaria,
di slarghi e piazze, nonche' di ripristino delle sponde fluviali sono
realizzati promuovendo il  costante  coordinamento  degli  interventi
pubblici e privati volto alla accelerazione della ricostruzione  allo
scopo di superare  ogni  interferenza  tra  gli  interventi,  tenendo
conto, inoltre,  del  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere
pubbliche e di quello delle opere private. 
  2. In ragione della necessita' di  coordinare  le  attivita'  della
ricostruzione  privata  al  fine  di  corrispondere  all'esigenza  di
unitarieta'  della  ricostruzione  e  alle  tempistiche  di  cui   ai
cronoprogramma delle opere pubbliche  e  delle  opere  private,  come
individuati  dalla   proposta   di   PSR,   nonche'   della   stretta
interconnessione tra interventi pubblici e privati, il comune  adotta
le  misure  piu'  opportune  nel  rispetto  dei   principi   di   non
discriminazione, proporzionalita' e adeguatezza al fine di  garantire
la   semplificazione   delle   procedure   e   l'unitarieta'    della
ricostruzione e, in particolare: 
    a)  definisce  entro  trenta  giorni  dalla  presente  ordinanza,
d'intesa  con  l'USR,  eventuali  modifiche   e   aggiornamenti   del
cronoprogramma delle attivita' di  ricostruzione  privata,  anche  in
variazione rispetto all'ordine cronologico  gia'  definito,  connesse
agli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  partendo  dalle
attivita'   relative   alla   costituzione   dei   consorzi,    dalla
perimetrazione,   e   tenendo   conto   del   cronoprogramma    della
ricostruzione pubblica; 
    b)  avvia,  entro  dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  ordinanza,   anche   precedentemente   alla   presentazione
dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le
verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati,  di  cui
al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza  commissariale  n.  100  del
2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati  individuati
nella proposta di PSR dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza
commissariale n. 19 del 2017; 
    c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione  degli
edifici, della compatibilita'  con  i  cantieri  interferenti  e  del
cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati  in  via
prioritaria; 
    d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza
la  cantierizzazione  degli  edifici  singoli   e   degli   aggregati
proponendo all'USR l'individuazione, nel decreto di  concessione  del
contributo, delle tempistiche relative all'inizio dei  lavori  anche,
ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma  1,  dell'art.
13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; 
    e) in caso  di  inerzia  nella  costituzione  e  attivazione  dei
consorzi di cui all'art. 11, del decreto-legge n.  189  del  2016,  o
nelle attivita' di inizio o  conclusione  dei  lavori  da  parte  dei
privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel
rispetto del cronoprogramma, adotta i  provvedimenti  piu'  opportuni
anche ai fini di eventuali  interventi  sostitutivi  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del  2016  e
all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub
Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone  al
Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi  dell'ordinanza  n.  110
del 2020; 
    f) con riferimento agli interventi prioritari, il  comune  avvia,
anche in assenza della presentazione della domanda, le  verifiche  di
cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4,  dell'ordinanza
commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza  di  domande
di condono edilizio. 
  3. Con riferimento agli aggregati  individuati  nella  proposta  di
PSR, decorsi trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza,  qualora  i  soggetti  legittimati  non  si  siano  ancora
costituiti in consorzio ai sensi  del  comma  9,  dell'art.  11,  del
decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare
i medesimi soggetti per  sollecitare  gli  adempimenti  previsti  dal
citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6,  a
verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile. 
  4. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei
proprietari che rappresentino almeno il 50 per  cento piu' uno  delle
superfici  utili  complessive  degli  edifici  ovvero,  qualora   con
percentuale  inferiore,  in  deroga  all'art.  11,  comma   10,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo  del
comune necessario al raggiungimento del medesimo quorum,  purche'  la
percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo
delle superfici utili complessive degli edifici. 
  5. Al di  sotto  della  percentuale  minima  indicata  al  comma  6
l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma  10,  dell'art.  11,
del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante  la  nomina
di un commissario ad acta, al  quale,  in  aggiunta  alle  competenze
proprie dell'amministrazione comunale, vengono  attribuite  tutte  le
funzioni di gestione dell'aggregato  finalizzate  alla  realizzazione
dell'intervento. 
  6. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non  abbiano  aderito  i
soggetti rappresentanti il  100  per  cento  della  superficie  utile
complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino
strutturale degli edifici dell'aggregato e delle  finiture  esclusive
degli immobili  dei  soggetti  legittimati  che  hanno  aderito  alla
costituzione del consorzio.