Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Ritenuto inoltre necessario stabilire condizioni e modalita' univoche per la nomina tra soggetti estranei alla propria organizzazione, da parte dei soggetti attuatori, del responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e contestualmente far cessare l'efficacia delle disposizioni in materia di RUP inserite nelle ordinanze speciali gia' approvate; Ritenuto di dover introdurre alcune previsioni correttive e integrative dell'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi», al fine di precisare le modalita' di affidamento di alcuni servizi tecnici attinenti alla progettazione e alla direzione de lavori, nonche' correggere alcuni refusi; Ritenuto di dover stabilire le modalita' attraverso le quali riconoscere il premio di accelerazione qualora, nell'ambito degli interventi oggetto di ordinanze in deroga, l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, nonche' applicare una penale in caso di ritardo; Ritenuto infine necessario procedere alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali nn. 2, 6 e 7 del 6 maggio 2021 e nn. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del 15 luglio 2021; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione 1. In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle criticita' che caratterizzano gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per i compiti relativi alle procedure di programmazione e progettazione degli interventi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, i soggetti attuatori, in caso di dimostrata assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari, possono affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente di altri soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti esterni in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entita' degli interventi da realizzare, in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANAC e attraverso idonee procedure comparative pubbliche ovvero avvalendosi degli elenchi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021. I relativi oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) art. 5, comma 18, dell'ordinanza speciale n. 5 del 2021; b) art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021; c) art. 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021; d) art. 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 14 del 2021; e) art. 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 15 del 2021; f) art. 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021.