Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021».  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre 2018, con la  quale  il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Ritenuto  inoltre  necessario  stabilire  condizioni  e   modalita'
univoche  per  la  nomina  tra   soggetti   estranei   alla   propria
organizzazione, da parte dei  soggetti  attuatori,  del  responsabile
unico del procedimento (RUP) per gli interventi oggetto di  ordinanze
in deroga emanate dal Commissario straordinario  ai  sensi  dell'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e contestualmente  far
cessare l'efficacia delle disposizioni in  materia  di  RUP  inserite
nelle ordinanze speciali gia' approvate; 
  Ritenuto  di  dover  introdurre  alcune  previsioni  correttive   e
integrative dell'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante
«Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune  di  Preci  ed
altri interventi», al fine di precisare le modalita'  di  affidamento
di  alcuni  servizi  tecnici  attinenti  alla  progettazione  e  alla
direzione de lavori, nonche' correggere alcuni refusi; 
  Ritenuto di  dover  stabilire  le  modalita'  attraverso  le  quali
riconoscere il premio di  accelerazione  qualora,  nell'ambito  degli
interventi oggetto di ordinanze in deroga, l'ultimazione  dei  lavori
avvenga in anticipo  rispetto  al  termine  inizialmente  concordato,
nonche' applicare una penale in caso di ritardo; 
  Ritenuto infine necessario  procedere  alla  correzione  di  alcuni
refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali nn. 2, 6
e 7 del 6 maggio 2021 e nn. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e  20  del  15
luglio 2021; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
   Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione 
 
  1.  In   ragione   dell'incremento   delle   esigenze   di   natura
tecnico-progettuali derivanti dalle criticita' che caratterizzano gli
interventi oggetto di ordinanze in  deroga  emanate  dal  Commissario
straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020, per i compiti relativi alle procedure di  programmazione  e
progettazione degli  interventi  di  affidamento  ed  esecuzione  dei
contratti pubblici, i  soggetti  attuatori,  in  caso  di  dimostrata
assenza  o  insufficienza  di  personale  interno  in  possesso   dei
requisiti necessari,  possono  affidare  l'incarico  di  responsabile
unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente  di  altri
soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti  esterni  in
possesso del  titolo  di  studio  e  della  esperienza  e  formazione
professionale  commisurati  alla  tipologia   e   all'entita'   degli
interventi da realizzare, in coerenza con  le  indicazioni  contenute
nelle linee guida emanate dall'ANAC  e  attraverso  idonee  procedure
comparative  pubbliche  ovvero  avvalendosi  degli  elenchi  di   cui
all'art. 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021. I relativi  oneri  sono  a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 
  2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,
cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: 
    a) art. 5, comma 18, dell'ordinanza speciale n. 5 del 2021; 
    b) art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza speciale n. 7
del 2021; 
    c) art. 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021; 
    d) art. 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 14 del 2021; 
    e) art. 3, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 15 del 2021; 
    f) art. 5, comma 10, dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021.