Art. 2 Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 1. All'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nelle premesse, alla pagina 10, l'ultimo «Ritenuto» e' sostituito dal seguente: «Ritenuto che, data la complessita' e il particolare rilievo degli interventi, l'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, debba procedere alla selezione degli operatori economici ai quali appaltare i servizi tecnici e professionali di progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, mediante affidamento diretto con riduzione prefissata del 30 per cento dei compensi dei professionisti incaricati, stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, e degli operatori economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, mediante una o piu' procedure negoziate informali di cui al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;» b) l'art. 5, comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il soggetto attuatore, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, seleziona gli operatori economici ai quali appaltare i servizi tecnici e professionali di progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, mediante affidamento diretto con riduzione prefissata del 30 per cento dei compensi dei professionisti incaricati, stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 e gli operatori economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020, mediante una o piu' procedure negoziate informali di cui al comma 2 dell'art. 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assicurando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti idoneativi soggettivi e oggettivi previsti dal decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;» c) all'art. 6: al comma 4, le parole «da parte della Conferenza di servizi speciale» sono soppresse; al comma 11, le parole «decreto-legge n. 76 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «decreto-legge n. 76 del 2020».