Art. 2 
 
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 10 del  15  luglio
                                2021 
 
  1. All'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  nelle  premesse,  alla  pagina  10,  l'ultimo  «Ritenuto»  e'
sostituito dal seguente: «Ritenuto che, data  la  complessita'  e  il
particolare rilievo  degli  interventi,  l'Arcidiocesi  di  Spoleto -
Norcia, in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  3,
dell'ordinanza n. 105 del 2020, debba procedere alla selezione  degli
operatori  economici  ai  quali  appaltare  i   servizi   tecnici   e
professionali di progettazione definitiva, esecutiva e  di  direzione
lavori, mediante affidamento diretto con riduzione prefissata del  30
per cento dei compensi dei professionisti  incaricati,  stabiliti  ai
sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20  luglio  2012,
n. 140, e degli operatori economici ai quali  appaltare  l'esecuzione
dei lavori in attuazione di quanto previsto  dall'art.  3,  comma  3,
dell'ordinanza n.  105  del  2020,  mediante  una  o  piu'  procedure
negoziate informali di cui al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza n.
105  del  2020,  con  la  valutazione  di  almeno  cinque   operatori
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso
l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando il criterio di
aggiudicazione del prezzo piu' basso  o  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa, come previsto  dall'art.  95,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  assicurando  che  gli
operatori  economici  siano  in  possesso  dei  requisiti  idoneativi
soggettivi e oggettivi  previsti  dal  decreto-legge  "sisma"  e  dal
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016;» 
    b) l'art. 5, comma 3, e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  gli
interventi di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  il  soggetto
attuatore, in attuazione di quanto previsto  dall'art.  2,  comma  3,
dell'ordinanza n. 105 del 2020, seleziona gli operatori economici  ai
quali appaltare i servizi tecnici e  professionali  di  progettazione
definitiva, esecutiva e di  direzione  lavori,  mediante  affidamento
diretto con riduzione prefissata del 30 per cento  dei  compensi  dei
professionisti  incaricati,  stabiliti  ai  sensi  del  decreto   del
Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 e gli  operatori
economici ai quali appaltare l'esecuzione dei lavori in attuazione di
quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 105 del 2020,
mediante una o piu' procedure negoziate informali di cui al  comma  2
dell'art. 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020, con  la  valutazione  di
almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini
di mercato o attraverso l'elenco  dei  professionisti  specializzati,
utilizzando il criterio di aggiudicazione del  prezzo  piu'  basso  o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, come previsto dall'art.
95, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
assicurando  che  gli  operatori  economici  siano  in  possesso  dei
requisiti   idoneativi   soggettivi   e   oggettivi   previsti    dal
decreto-legge "sisma" e dal codice dei contratti pubblici di  cui  al
decreto legislativo n. 50 del 2016;» 
    c) all'art. 6: 
      al comma 4, le parole «da parte  della  Conferenza  di  servizi
speciale» sono soppresse; 
      al comma 11, le parole «decreto-legge  n.  76  del  2016»  sono
sostituite dalle seguenti «decreto-legge n. 76 del 2020».